Gli alloggi ex Iacp pagano l'Imu perché già godono di detrazioni speciali
Nonostante la posizione espressa dalla Ctp di Foggia, la giurisprudenza di merito è oscillante
Recentemente la Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 143 del 10 febbraio 2021, ha affermato che le abitazioni assegnate dagli ex Iacp sono alloggi sociali e quindi esenti dall'Imu (NT+ Enti Locali & Edilizia del 19 febbraio).
Ma la giurisprudenza di merito è oscillante, anche nell'ambito della stessa sede. Ad esempio la Ctp di Bari ha emesso almeno due sentenze favorevoli ai Comuni (n. 2734/2018 e n. 1271/2020) e solo una favorevole all'ex Iacp (n. 105/2021). Anche la Ctp di Brindisi (sentenza n. 566/2020) e la Ctp di Ancona (sentenza n. 270/2020) si sono schierate dalla parte del Comuni, per cui la posizione degli ex Iacp non sembra prevalere.
La questione principale, che alcune Ctp non prendono in considerazione e che invece deve ritenersi dirimente, è costituita dalla previsione di una specifica agevolazione (detrazione di 200 euro) per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp». La disposizione, contenuta nell'articolo 13, comma 10, del Dl 201/2011 e riproposta in maniera identica nella disciplina della nuova Imu (comma 749 della legge 160/2019), è senza alcun dubbio riferita agli ex Iacp che nel frattempo hanno assunto varie denominazioni in base alle leggi regionali (Ater, Aler, Atc, Arca, Acer, Erap, eccetera).
Si tratta quindi di una disposizione di natura speciale che prevale e esclude l'applicazione di altre disposizioni di carattere generale, come quella riguardante gli alloggi sociali. Peraltro il legislatore, nel caso avesse voluto ricomprendere in questa definizione anche gli alloggi degli Iacp, avrebbe dovuto prevederlo espressamente o abrogare la disposizione speciale relativa all'applicazione della detrazione di 200 euro per gli Iacp.
C'è anche un argomento di carattere economico che andrebbe considerato. La relazione tecnica allegata al Dl 102/2013 (che ha introdotto l'esonero per gli alloggi sociali) quantificava in 76 milioni di euro il gettito Imu su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli Iacp (600.000 immobili) rispetto al valore dell'esenzione degli alloggi sociali (40.000 immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro. É pertanto evidente che l'esonero previsto per gli alloggi sociali non possa estendersi agli ex Iacp, essendo peraltro irrilevanti le finalità di pubblico interesse che perseguono gli enti di edilizia residenziale pubblica.
Inoltre, gli ex Iacp si limitano genericamente ad affermare che i loro immobili sono alloggi sociali senza fornire alcuna prova sulla concreta sussistenza di tutti i requisiti e le caratteristiche per considerarli tali, a partire dalla categoria catastale che dovrebbe essere A/3 o A/4 (mentre in molti casi gli immobili risultano appartenenti alla categoria A/2). Elementi che in ogni caso andavano dichiarati a pena di decadenza dell'agevolazione, come previsto chiaramente dall'articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013 e recentemente confermato dalla Cassazione con la decisione n. 21465/2020 (NT+ Enti locali & edilizia del 21 dicembre 2020), seppure riguardante un'altra fattispecie (quella dei «fabbricati merce») prevista dalla norma.
Insomma gli argomenti a favore dei Comuni sono diversi e la questione è destinata ad alimentare un cospicuo contenzioso, che andrebbe disinnescato con un intervento normativo. Sarebbe però da escludere l'introduzione di una norma interpretativa (con efficacia retroattiva), che rischierebbe di non passare indenne al vaglio della Consulta in presenza di una disposizione speciale sugli Iacp che non si presta ad una diversa lettura.
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di Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel