I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Gli istituti di «tregua fiscale» applicabili dagli enti locali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La recente modifica alla legge di bilancio 2023 (comma 221-bis dell'articolo 1 della legge 197/2022) apportata dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 198/2022), ha esteso agli enti territoriali la possibilità di adottare alcuni degli strumenti di «tregua fiscale», in precedenza limitati solo all'Agenzia delle entrate.

Si tratta degli istituti che trovano disciplina nei commi da 206 a 221 della sopra citata legge di bilancio 2023, ossia della conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212), della rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione (commi 213-218) e della regolarizzazione degli omessi/ carenti versamenti delle rate successive alla prima conseguenti all'accertamento con adesione, alla acquiescenza agli avvisi di accertamento ed al reclamo/mediazione e degli importi anche rateali relativi alle conciliazioni giudiziali (commi 219-221).

Il comma 221-bis precisa che ciascun ente territoriale può stabilire l'applicazione di tali istituti alle controversie in cui è parte il medesimo o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie. La facoltà deve essere esercitata mediante «le forme previste dalla legislazione vigente», ossia, nel caso dei Comuni, con l'adozione di una deliberazione consiliare di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997. Delibera da approvare entro il 31 marzo prossimo e soggetta al preventivo parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria (articolo 239, comma 1, lettera b, punto 7, del Dlgs 267/2000). La norma evidenzia che l'ente territoriale può stabilire l'applicazione dei predetti istituti in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Con tale formulazione resta il dubbio se l'ente possa adottare due scelte alternative (o delibera l'applicazione della definizione agevolata del contenzioso o quella degli altri tre strumenti sopra richiamati), ovvero se la scelta in realtà competa al contribuente, potendo quindi l'ente deliberare l'applicazione di tutti gli istituti.

In ogni caso gli enti sono liberi di applicare tutti e tre gli istituti o solo alcuni di essi. La deliberazione deve essere pubblicata nel sito istituzionale dell'ente, momento in cui la deliberazione diventa efficace. Non conta invece a tal fine, in deroga alle regole ordinarie, l'invio e la pubblicazione nel sito del ministero dell'Economia e delle finanze, al quale la delibera deve esser trasmessa comunque entro il 30 aprile ai soli fini statistici.

Gli istituti qui in esame sono comunque probabilmente di scarso appeal per gli enti locali, salvo i casi di situazioni di importante contenzioso, specie in Cassazione, ovvero di ampia diffusione di rateizzazioni non pagate.

La conciliazione agevolata delle controversie tributarie riguarda quelle pendenti alla data del 1° gennaio 2023, relative ad atti impositivi. Pertanto, non saranno incluse le controversie riguardanti, ad esempio, i rimborsi, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali, che non sono atti impositivi. A differenza della definizione agevolata del contenzioso tributario che può riguardare invece qualsiasi controversia. La conciliazione giudiziale è normalmente disciplinata dagli articoli 48 e 48-bis del Dlgs 546/1992 (rispettivamente la conciliazione fuori udienza e la conciliazione in udienza) ed è possibile, nelle controversie pendenti avanti alle Corti di giustizia tributaria entro l'udienza. La norma della legge di bilancio 2023 consente la presentazione di un accordo conciliativo sottoscritto dalle parti entro il 30 giugno 2023. Con la sottoscrizione dell'accordo la conciliazione si perfeziona e il ricorrente beneficia di una riduzione della sanzione ad un diciottesimo del minimo di legge, in luogo delle misure ordinarie di riduzione al 40% (controversie di primo grado) e al 50% (controversie di secondo grado). A differenza della definizione agevolata del contezioso, in cui il contribuente deve pagare una quota più o meno elevata del valore della controversia (di norma il tributo contestato), beneficiando dell'eliminazione di sanzioni ed interessi, nella conciliazione giudiziale lo stesso deve pagare le sanzioni, seppure in misura fortemente ridotta, e gli interessi, entrambi riparametrati comunque al valore del tributo come risultante dalla conciliazione che, in taluni casi, potrebbe essere inferiore a quello dovuto in caso di definizione agevolata. Inoltre, la conciliazione agevolata, a differenza di quella ordinaria, per il mantenimento della riduzione della sanzione a un diciottesimo non richiede solo la sottoscrizione dell'accordo conciliativo (da effettuarsi ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 546/1992), ma anche l'integrale e puntuale pagamento delle somme dovute. Infatti, il comma 209 precisa che nel caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento di quella successiva, il contribuente decade e le somme dovute a titolo di imposta, sanzione (nella misura "ordinaria" di riduzione del 40% o del 50%) e interessi sono esigibili, con l'applicazione della sanzione (sull'imposta non versata) pari a quella dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, aumentata del 50%. Il pagamento delle somme derivanti dalla conciliazione deve essere effettuato in unica soluzione, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accodo, ovvero in forma rateale, in massimo venti rate trimestrali da pagare, la prima sempre entro verti giorni e le altre entro la fine di ogni trimestre successivo al pagamento della prima rata (rate maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata). Non è ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Un secondo istituto che gli enti possono applicare è quello della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti avanti alla Corte di cassazione.

Si tratta di un istituto agevolativo, disciplinato dai commi 213-218 della legge di bilancio, che riguarda le controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione, di cui è parte l'ente locale o suo ente strumentale, alla data del 1° gennaio 2023. Le controversie devono riguardare atti impositivi (quindi anche in questo caso sono escluse quelle relative a rimborsi, cartelle di pagamento, ingiunzioni eccetera). Il contribuente deve rinunciare al ricorso principale o incidentale, in seguito all'intervento di una definizione transattiva della controversia. Si osserva, quindi, che la norma consente anche agli enti locali di definire in via transattiva controversie avanti alla Cassazione, in deroga al principio della indisponibilità della pretesa tributaria. Nel caso di accordo transattivo perfezionato e di rinuncia presentata entro il 30 giugno 2023, con le modalità di cui all'articolo 390 del codice di procedura civile (ossia finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale), il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo transattivo ed il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ridotte, interessi ed accessori, entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Pertanto, la procedura richiede prima il perfezionamento dell'accordo transattivo (con il pagamento) e poi la presentazione della rinuncia al ricorso entro il 30 giugno prossimo.

In un prossimo articolo sarà esaminato il terzo istituto, quella della regolarizzazione agevolata dei mancati pagamenti delle rate riferite all'accertamento con adesione, all'acquiescenza al reclamo – mediazione e dei mancati pagamenti delle somme dovute a seguito della conciliazione giudiziale.

(*) Vice presidente Anutel
-----------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Taranto, 13/03/2023: Il nuovo processo tributario (9,00-14,00)

- Padova, 15/03/2023: La costruzione del bilancio 2023/2025 e le chiusure 2022 alla luce delle novita' normative in materia di finanza locale (9,00-14,30)

- Perugia, 15/03/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,00)

- Caprarola (Vt), 16/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Verona, 21/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Desenzano (Bs), 27-28-29/03/2023: Master breve in materia di società partecipate dagli enti locali

- Sede Nazionale Anutel Montepaone (Cz), dal 3 al 7/04/2023: Tributi locali:- corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 9/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - II modulo (10,00-12,00)

- 14/03/2023: La piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (15,30-17,30)

- 14/03/2023: La legge di bilancio 2023 - parte 1: "pace fiscale", accertamento e riscossione (15,00-17,00)

- 22-23/03/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 23/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - III modulo (10,00-12,00)

- 23/03/2022: La legge di bilancio 2023 - parte 2: interventi sull'imu e recenti interventi normativi interpretativi – altri tributi (15,00-17,00)

- 29/03/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione – question time (10,00-12,00)

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

-13/04/2023: L'autotutela nei tributi locali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (15,30-17,30)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 16/03/2023: L'impatto del fondo rischi e delle passività potenziali nel risultato di amministrazione (10,00-12,00)

- dal 20/3 al 30/3/2023: L'agente contabile e il conto giudiziale

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

7/03/2023: Gli incarichi professionali nella Pa (9,00-12,00)

7/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - I modulo (10,00-13,00)

10/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - II modulo (10,00-13,00)

13/03/2023- Il responsabile di progetto (rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – I modulo (15,30-17,30)+

14/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - III modulo (10,00-13,00)

29/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – II modulo (15,30-17,30)

30/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – III modulo (15,30-17,30)

30/03/2023 - Le concessioni demaniali marittime e gli affidamenti (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
- IL CORSO si terrà a partire da MARZO 2023 fino a APRILE 2023 (6/3-10/3-13/3-17/3-20/3-24/3-27/3-31/3-3/4) dalle ore 13 alle ore 16).
http://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx