I dubbi degli enti sulle riduzioni Tari Covid
Ancora oggi molti Comuni sono alle prese con dubbi sulla modalità di concessione delle riduzioni Tari in favore delle utenze domestiche e non domestiche, per tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19 e sulle risorse che a questo fine possono utilizzarsi.
Con riferimento al primo aspetto, occorre ricordare che le riduzioni in parola possono concedersi sulla base di due fonti normative. La prima, di carattere ordinario, è data dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il quale consente di prevedere ulteriori riduzioni o anche esenzioni in favore delle utenze, diverse da quelle previste dalla stessa legge 147/2013. Le riduzioni devono essere previste con apposita norma regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997. La seconda, di natura speciale, si rinviene nell'articolo 6 del Dl 73/2021, il quale ha stanziato appositi fondi in favore dei Comuni al fine di stabilire apposite riduzioni della Tari (o della tariffa corrispettiva) in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in seguito all'emergenza sanitaria. Fondi quantificati con il Dm 24 giugno 2021.
Tuttavia, in entrambi i casi la riduzione deve tradursi in una norma di carattere regolamentare che, a mente dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, deve essere approvata entro il termine previsto dalla legge statale per il bilancio di previsione, affinché possa essere efficace dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per l'anno 2021, in via derogatoria, il termine per approvare i regolamenti della Tari è stato differito per tutti gli enti al 31 luglio (articolo 30 Dl 41/2021, come modificato dal Dl 99/2021). Ciò vuol dire che le riduzioni dovevano essere disciplinate con apposita disposizione consiliare avente natura regolamentare entro lo scorso 31 luglio. Alcuni enti hanno inserito nel regolamento solo una generica previsione delle stesse, talvolta delegando il compito di stabilirne i criteri alla giunta comunale. In merito si nutrono alcuni dubbi, considerando che per il principio di legalità – un organo amministrativo può delegare a un altro organo i poteri di cui sia titolare solo qualora una legge lo consenta. Infatti, solo una disposizione di rango primario può consentire a un organo amministrativo di devolvere ulteriori poteri a un altro organo, con i relativi obblighi e le relative responsabilità (Consiglio di Stato, sentenza 5288/2014). La disciplina regolamentare compete al Consiglio comunale e le norme del testo unico degli enti locali, salvo rare eccezioni, non prevedono la possibilità di delegare le competenze ad altro organo. Potrebbero al limite ritenersi validi quei regolamenti che rimandano alla giunta la definizione di meri aspetti di dettaglio (come ad esempio l'esatta quantificazione delle risorse disponibili), nell'ambito però di un quadro compiutamente disciplinato dal consiglio.
In merito alla fonte di finanziamento, accanto a quella specifica dell'articolo 6 del Dl 73/2021, la quale ha una destinazione vincolata alla copertura delle riduzioni Tari-Tariffa in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria, chiuse o soggette a restrizioni, gli enti possono utilizzare anche altre risorse. In primo luogo, quelle del fondo funzioni 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020 proprio per finanziare le minori entrate legate alla pandemia. Inoltre, a questo fine sono impiegabili i fondi dell'articolo 53 del medesimo Dl 73/2021, il quale ha stanziato 500 milioni per misure di solidarietà alimentare e per interventi di sostegno delle utenze domestiche nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze (tra cui rientra anche la Tari). Infine, molto frequente è l'utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 Dl 34/2020 e articolo 39 Dl 104/2020) non utilizzate nel 2020, riferite alla specifica quota Tari (indicata nell'allegato 1 al Dm 1 aprile 2021). Quest'ultime, tuttavia, possono utilizzarsi anche per altre spese legate al Covid (come chiarito dalla Faq 4 della Ragioneri generale dello Stato del 21 gennaio 2021). Non è invece possibile utilizzare l'eventuale quota del fondo funzioni fondamentali 2020, diversa da quella specifica per la Tari confluita in avanzo, poiché l'importo massimo delle riduzioni Tari a valere sul già menzionato fondo riconosciute ammontano a quanto stabilito dal predetto allegato 1. Resta ferma, comunque, la possibilità di destinare risorse proprie al finanziamento delle agevolazioni Covid (ad esempio avanzi di anni precedenti riferiti ai Pef), ovvero di finanziare le riduzioni per le utenze domestiche stabilite ai sensi della deliberazione Arera n. 238/2020 con le risorse del Pef (e quindi con la Tari), tramite la valorizzazione della componente Cos.
Cosa fare se gli enti non hanno deliberato in tempo l'utilizzo delle risorse destinate alle agevolazioni Tari ovvero se non sono riusciti a spendere integralmente le risorse? Occorre considerare che, la norma della legge 178/2020, ha stabilito un obbligo di certificazione dell'utilizzo di tutte le risorse del fondo funzioni 2020 e 2021 da presentarsi entro maggio 2022, con conseguente obbligo di restituzione in caso di mancato utilizzo delle risorse, mediante trattenuta sul fondo di solidarietà comunale 2022 (o in mancanza dall'Imu). Pertanto, onde evitare una spiacevole restituzione, le risorse potrebbero impiegarsi mediante la concessione di specifici contributi, disciplinati con apposito bando ai sensi del regolamento comunale emanato in materia a norma della legge 241/1990 (articolo 12). In questo caso è necessario stabilire puntualmente i criteri di accesso e tutti gli altri elementi necessari, evidenziando sempre e comunque il legame con il pagamento della Tari. Va precisato che in questo caso non si tratta di riduzioni del tributo, che agiscono a monte della sua quantificazione finale, ma "a valle" dell'obbligo tributario, concorrendo al suo sostenimento. Nella fattispecie vale la pena sottolineare due aspetti. Il primo riguarda le normative in materia di divieto di aiuti di Stato. In questo caso l'ente deve adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione e pubblicitari previsti in materia (vedasi circolare del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/06/2020).
Il secondo riguarda il trattamento fiscale. L'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato che le erogazioni una tantum concesse alle imprese in seguito all'emergenza Covid non sono soggette a ritenuta fiscale (risposta n. 691/2021), ai sensi dell'articolo 10-bis del Dl 137/2020.
(*) Vice presidente Anutel
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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 6/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - seconda giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 1) (15,00-17,00)
- 8/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - terza giornata (12,00-14,00)
- 13/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 2) (15,00-17,00)
- 14/10/2021: imu ed aree edificabili – i valori orientativi medi e l'accertamento (10,00-12,00)
- 18/10/2021: Tari: percorso guidato al calcolo delle tariffe (15,00-18,00)- 20/10/2021: Imu agevolazioni per l'agricoltura (15,00-17,00)
- 20/10/2021: imu agevolazioni per l'agricoltura (15,00-17,00)
- 22/10/2021: la soggettivita' passiva d'imposta nelle sue vicende atipiche (10,00-12,00)
- 28-29/10/2021: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00/14,30-18,00)
- 12/11/2021: corso per nuovi operatori tari - I modulo (15,00-17,00)
- 17/11/2021: corso per nuovi operatori tari - II modulo (15,00-17,00)
- 24/11/2021: corso per nuovi operatori tari - III modulo (15,00-17,00)
LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 6/10/2021: le novità della dichiarazione irap 2021 di interesse per gli enti locali (9,00-11,00)
LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 13/10/2021: configurazione della responsabilita' contabile dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali (10,00-12,00)
- 19/10/2021: gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici (15,00-17,00)
- 26/10/2021: la corretta costituzione del fondo integrativo per il personale non dirigenziale e dirigenziale (15,00-17,00)
- 8/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – I modulo (15,00-17,00)
- 15/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – II modulo (15,00-17,00)
- 22/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – III modulo (15,00-17,00)
- 29/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – IV modulo (15,00-17,00)
- 7/12/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – V modulo (15,00-17,00)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
- Dal 15/11/2021 al 13/12/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (15/11-19/11-22/11-26/11-29/11-03/12-06/12-10/12-13/12)
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.