I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

I fabbisogni standard e il ruolo del revisore dell'ente locale

di Andrea Ziruolo (*) e Simone Cifolelli (**) - Rubrica a cura di Ancrel

L'attività di collaborazione, rimessa all'organo di revisione degli enti locali, riguarda la complessa attività d'indirizzo e controllo amministrativo di competenza del consiglio affinché possa operare valutazioni e scelte ragionate. Ne consegue che ai revisori è richiesta una conoscenza profonda dell'ente locale affinché gli elementi proposti e suggeriti non si riducano a indicazioni generiche valide per tutte le stagioni.

Tra i temi che richiedono particolare approfondimento vi è quello dei fabbisogni standard (FaS). Infatti, poiché i FaS caratterizzeranno nei prossimi anni le entrate di cui al Titolo I, sarà sempre più importante poterli governare e all'organo di revisione competerà controllare che l'ente sia in grado di azionare le leve presenti nell'algoritmo di calcolo dei FaS. Al riguardo si consideri anche come negli ultimi anni le Sezioni di controllo della Corte dei conti, con riferimento al referto annuale del sindaco sul funzionamento dei controlli interni, hanno sempre più attenzionato l'adeguatezza/inadeguatezza del sistema dei controlli interni, riscontrando nella maggior parte dei casi un'evidente carenza nell'attuazione dei controlli strategico e di gestione. Tale circostanza oltre a impedire il governo dei FaS e a "perseguire l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione", determina un danno contabile a carico dell'ente locale.

I FaS sono stati introdotti con il Dlgs 216/2010 e sono indicatori che stimano il fabbisogno finanziario necessario alle amministrazioni territoriali per svolgere le proprie funzioni fondamentali, dal trasporto pubblico ai servizi sociali, dagli asili nido alla polizia locale. Il loro calcolo dipende da oltre 70 variabili individuate e clusterizzate da SOSE SpA in 8 aree di spesa, in cui il maggior peso è riservato alla voce "servizi offerti" che incide per poco più del 36 per cento.

La determinazione di questi fabbisogni essendo basata sulla varietà e capacità di spesa, disegna un "circolo vizioso" che irrigidisce il divario interno. Si consideri che nel 2017 la spesa della funzione sociale degli enti locali ha registrato una spesa storica media per abitante dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario pari a 111 euro nel nord-est e a 112 euro nel nord-ovest e a circa 70 euro pro-capite nelle altre aree del paese.

Questa iniquità nella redistribuzione delle risorse derivate ha richiesto un cambio di paradigma affidato all'«aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2022» approvato dalla "Commissione tecnica per i fabbisogni standard" e pubblicato da SOSE il 30 settembre del 2021. In questo documento la distribuzione dei fondi per il welfare locale non è più legata alla spesa storica e, dunque, alla ridotta capacità di offrire servizi. A essi, inoltre, si aggiunge una maggiore attenzione sugli standard qualitativi dei servizi offerti. Perché ciò sia possibile, il legislatore si è impegnato a garantire livelli essenziali di prestazione (Lep) su tutto il territorio nazionale nell'ambito dei diritti connessi all'istruzione e alla formazione, alla salute, all'assistenza sociale, alla mobilità e al trasporto.

A questo riguardo, i Lep hanno ricevuto un'ulteriore "spinta" dalla Corte costituzionale (sentenza n. 220/2021) che li ha definiti quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale e assicurare «il nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi questi diritti (sentenze n. 142/2021 e n. 62/2020). Ne consegue che i Lep possono rappresentare anche un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Pnrr. In definitiva, sostiene la Suprema Corte, il ritardo nella definizione dei Lep rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.

Il legislatore, in linea con quanto sopra richiamato, ha finalmente introdotto nella legge di bilancio 2022, per la prima volta, il riferimento diretto ai Lep su asili nido, trasporto degli studenti disabili e degli assistenti sociali, diventando la prima legge dello Stato ad attuare quanto scritto nell'articolo 117 della Costituzione e precisato nella legge delega sul federalismo fiscale (legge 142/2009). Con riferimento ai soli servizi alla prima infanzia, la loro previsione nella legge di bilancio 2022 deve essere letta congiuntamente agli investimenti previsti all'interno del Pnrr. Per semplificare, il Pnrr si occupa degli edifici (investimenti) e la legge di Bilancio delle spese per il personale da assumere.

Si consideri, comunque, che oltre ai Lep, anche altre misure contenute nella legge di bilancio 2022 riguardano il rifinanziamento del pondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), il credito d'imposta nel mezzogiorno e le risorse a disposizione delle aree interne.

Alla luce di quanto scritto, gli enti locali più capaci potrebbero risultare penalizzati da questa nuova determinazione che mira a redistribuire in funzione dei più svantaggiati. Pertanto, per poter continuare a erogare i servizi finora gestiti, non potendo più contare sulle risorse finanziarie finora ricevute, devono disporre di strumenti di analisi a supporto del controllo di gestione strategico-operativo in grado di simulare la spesa standard e orientare le scelte di politica gestionale.

In conclusione, poiché l'effetto dei Lep all'interno dei FaS non sarà l'unica leva per il superamento del criterio della spesa storica nell'attribuzione delle risorse, disporre di un adeguato sistema di controllo strategico e di gestione consentirà di governare e razionalizzare meglio i contenuti delle proprie attività. Ne consegue che i revisori degli enti locali, dovendo già verificare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, qualora fosse rilevata l'inadeguatezza dello stesso devono indicare come migliorarlo e controllare che quanto proposto sia osservato, contribuendo così a rendere meno diseguale il nostro Bel Paese.

(*) Ordinario di Economia Aziendale e direttore CEPASS presso Università di Chieti-Pescara, presidente comitato scientifico Ancrel
(*) Dottorando di ricerca presso Università di Chieti-Pescara

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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