I tributi locali e lo strano caso dei trust autodichiarati «Oppt»
Il trust, negozio giuridico di antiche origini e tradizioni nei paesi di common law, fa il suo ingresso nell' ordinamento italiano con la legge 364/1989 di ratifica della Convenzione de L'Aja, entrata in vigore il 1°gennaio 1992. Secondo l'articolo 2 della Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (trustor o settlor), con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Dopo detta ratifica, il legislatore italiano non è intervenuto a disciplinare in maniera propria il trust. A disciplinare i trust in Italia deve essere tuttora una legge straniera; di fatto, spesso viene utilizzata la disciplina vigente a Jersey, una delle isole inglesi nella Manica. Il trust ha caratteristiche atipiche rispetto agli istituti del nostro ordinamento civilistico che presentano con esso qualche analogia, quali il fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile), l'iscrizione in pubblici registri destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela (articolo 2645-ter del codice civile), il patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).
È questo il motivo per cui gli uffici tributi degli enti locali, quando si imbattono in un trust che interessa immobili del proprio territorio, hanno bisogno di svolgere un notevole approfondimento per la comprensione del contenuto degli atti, al fine di determinare con esattezza i soggetti tenuti al pagamento dell'Imu o della Tari. Con queste premesse non sorprende lo sbalordimento, la perplessità o l'incredulità dei funzionari al recente arrivo al protocollo del Comune di strani documenti di costituzione di trust «ad alto scopo morale ed umanitario in giurisdizione internazionale» autodichiarati da «individui tutelati dal diritto internazionale», nel quale ad esempio il sigor Mario trustee Rossi si dichiara legale rappresentante del trust «Mario Rossi» che include le posizioni giuridiche di Mario Rossi, incluso il suo nome e cognome, codice fiscale e patrimonio immobiliare e mobiliare; e il cui alto scopo umanitario è quello di tutelare e salvaguardare gli interessi di ... Mario Rossi. In questi documenti, il trustee notifica al Comune e altre autorità italiane - prevalentemente quelle fiscali - la sopravvenuta mancanza di soggettività giuridica in Italia, la totale esenzione fiscale e contributiva in capo al trust, eccetto che per «contratti firmati in umido con lo Stato giuridico Italia»; e assegna infine un breve termine per far pervenire osservazioni o motivazioni di diniego, trascorso il quale il sedicente trust si ritiene svincolato dai suddetti (e da numerosi altri) obblighi giuridici. In qualche caso, il trustee conferisce addirittura la procura a presentare l'atto alle autorità a un altro soggetto, ad esempio al signor Piero trustee Bianchi che agisce anche lui come legale rappresentante del trust Piero Bianchi.
Questi documenti sono il frutto di una stravagante corrente di pensiero denominata Oppt (one people's public trust), diffusasi a partire dal 2012 dagli USA e che nel tempo ha persuaso anche qualcuno in Europa; gli aderenti, definibili "sovranisti individuali" e già divisi fra loro in varie scuole di pensiero ritengono che gli stati sovrani non siano altro che delle corporation e che ogni cittadino possa dichiararsi trust di sé stesso, operando una scissione giuridica fra la persona in carne e ossa e un soggetto con personalità giuridica separata (è la pseudoteoria dell' «uomo di paglia» o strawman theory). La problematica ha recentemente coinvolto i Comuni italiani sotto vari aspetti: le cronache degli ultimi anni riportano decine di casi di contese di vario tipo di aderenti a questa corrente con uffici di anagrafe, con vigili urbani, con i servizi sociali, talvolta sfociate nelle aule giudiziarie. Negli Usa il fenomeno - che si lega ai movimenti dei cosiddetti sovereign citizens - è alquanto diffuso con effetti anche gravi anche di ordine pubblico, il che ha imposto alle forze dell'ordine e alla magistratura di attrezzarsi culturalmente per contrastarlo.
Per gli enti locali italiani, la fatica di approfondire le norme internazionali su cui questi presunti trust affermano di fondarsi è piuttosto superflua: si tratta di negozi radicalmente nulli, privi di elementi essenziali previsti dalla stessa Convenzione dell'Aja e quindi di nessuna rilevanza sul piano dei tributi locali sulla proprietà e sull'utilizzo degli immobili. I termini legali utilizzati nei documenti sono spesso inconferenti, mal trasposti e mal tradotti dall'esperienza statunitense. Altrettanto inconsistenti sono le cosiddette «notifiche di cortesia» che gli stessi esponenti inviano agli enti impositori o ad Ader in occasione del ricevimento di atti (veri) con cui si richiede il pagamento di tributi o sanzioni: in pratica, si tratta di versioni 2.0 riviste e ampliate della mascettiana supercazzola (ovvero «Parola o frase senza senso, pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore», vocabolario Zingarelli).
La costituzione di queste bizzarre architetture paragiuridiche potrebbe semmai assumere qualche rilevanza per il Comune nell'ambito della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007 e Dlgs 90/2017). Infatti, secondo le indicazioni della Banca d'Italia del 2018, le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla Uif dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Dlgs 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia. Fra di essi, la Banca d'Italia ha evidenziato anche il caso ove il soggetto cui è riferita l'operazione sia caratterizzato da strutture societarie opache o si avvalga artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti trust.
In conclusione, è fuori di dubbio che l'adesione di un cittadino, magari in buona fede, a questi assurdi schemi «Oppt» appare fortemente sconsigliabile, in quanto foriera di contrattempi patrimoniali, fiscali e talvolta penali ben peggiori di quelli dai quali, magari, si illude di liberarsi.
(*) Componente del consiglio generale Anutel
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