Il pensionato resta sotto procedimento disciplinare
Per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per salvaguardare la «reputazione» della Pa
Qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio di un dipendente a seguito di procedimento penale, permane da parte della Pa l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare anche nell'ipotesi di sopravvenuto pensionamento del lavoratore coinvolto. Ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro cessato: il datore di lavoro pubblico è tenuto, sempre, a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi nel caso in cui vi sia il rischio concreto di una lesione della propria «reputazione istituzionale». Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 18944/2021), la Pa ha il dovere di concludere in ogni caso il procedimento disciplinare del proprio (ex) dipendente; in difetto legittimerebbe la pretesa del pensionato di "recuperare" le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito durante la sospensione e la retribuzione piena che gli sarebbe spettata in assenza della misura cautelare che lo ha riguardato.
La questione della permanenza del potere disciplinare della Pa nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché detto potere possa essere esercitato non è sorta con la contrattualizzazione dell'impiego pubblico. Già il legislatore del testo unico degli impiegati civili dello Stato del 1957 aveva previsto fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere "comunque" concluso. La contrattualizzazione dell'impiego pubblico e l'attribuzione alle parti collettive del potere di intervenire anche nella materia disciplinare hanno dato nuovi temi al dibattito sul potere disciplinare nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. La discussione riguardava soprattutto l'inapplicabilità della normativa dettata dallo storico testo unico e la stretta correlazione fra potere disciplinare e obblighi contrattuali nel rapporto di lavoro di diritto privato.
In questo contesto è quindi intervenuto il legislatore prima nel 2009 e poi nel 2017 consacrando nel corpo del nuovo testo unico sul pubblico impiego del 2001 l'indirizzo interpretativo facente leva sulla imprescindibile "specialità" del rapporto di lavoro privato alle dipendenze della Pa rispetto a quello tout-court privato. Con queste coordinate, concludere l'accertamento di una responsabilità disciplinare oltrepassa l'"evento" cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età perché il fine è quello di rispettare i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità che per volontà costituzionale devono in ogni circostanza e tempo caratterizzare l'azione della Pa; in particolare quando è gioco la sua "immagine".