Fisco e contabilità

Il piano delle performance è organico al Peg e non può essere approvato con atto separato

La sezione della Corte dei conti per il Veneto censura una prassi piuttosto diffusa nei Comuni

di Corrado Mancini

Il Piano delle performance è da intendersi organico al Peg e pertanto non può essere approvato con atto separato, lo stesso ha natura di documento programmatico, tant'è che il Tuel, coerentemente, prevede la sua predisposizione organicamente al Peg, che deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del bilancio. A questa conclusione giunge la Corte dei conti sezione regionale per il Veneto con la delibera n. 248/2021.

In effetti è tutt'ora abbastanza diffusa, particolarmente fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, e in un secondo memento, anche abbastanza lontano nel tempo, approvare il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance. Questa prassi, secondo i magistrati contabili veneti, non risponde esattamente a quanto prescrive la norma.

Il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di delineare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Dup. Il Peg, di conseguenza, definisce gli obiettivi esecutivi di gestione, le azioni con le quali i responsabili della struttura organizzativa dell'ente perseguono i programmi definiti nella Seo del Dup. Vengono quindi assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Si tratta di un documento multiforme con contenuti finanziari ed obiettivi programmatici articolati a livello esecutivo, mirato alla destinazione delle competenze ai singoli centri di responsabilità della macchina comunale.

Infatti il comma 3-bis dell'articolo 169 dispone che il Peg è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione e che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati organicamente nel Peg. Ciò significa che gli obiettivi operativi, individuati nella relativa sezione del Dup, vengono ripresi e dettagliati nel piano esecutivo di gestione e della performance, definendo centri di responsabilità, risorse umane e finanziarie assegnate a ogni struttura per la realizzazione degli obiettivi, fasi e tempi di realizzazione, peso ed indicatori che misurano i risultati intermedi e finali su varie dimensioni.

Ecco perché il collegio ritiene che, nel caso di specie, non si possa configurare una approvazione organica del piano della performance al Peg poiché, anche se l'ente ne preveda una successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti. Inoltre i magistrati evidenziano come, in ogni caso, l'approvazione dello stesso durante il mese di settembre svilisca la natura programmatica del documento, configurandosi come un mero adempimento formale, peraltro assunto tardivamente rispetto ai termini di legge e temporalmente inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l'esercizio di riferimento è già trascorso per oltre due terzi.

Questo perché il ciclo della performance per essere organicamente unificato nel Peg deve rapportarsi in maniera coerente con il ciclo della programmazione finanziaria di bilancio articolandosi nelle seguenti fasi:
• definizione ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento fra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione della performance organizzativa e individuale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©