Fisco e contabilità

Il risultato contabile «sbagliato» può essere rettificato nel primo rendiconto utile a patto che sussistano le condizioni di equilibrio finanziario

Il Comune non è obbligato ad adottare una delibera consiliare nei successivi 60 giorni dal rilievo della Corte dei conti

di Claudio Carbone

L'errata determinazione del risultato di amministrazione e della sua composizione interna non obbliga il Comune a intervenire con l'adozione di una specifica delibera consiliare nei successivi 60 giorni dal rilievo della Corte dei conti. Resta comunque l'obbligo di rettifica, necessario per la corretta rappresentazione dei risultati di gestione, per garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e di attendibilità degli atti del rendiconto e per preservare la sana gestione finanziaria. È quanto stabilito dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Toscana, con la delibera n. 166/2022/PRSE.

Dopo aver accertato la non conforme dimostrazione del risultato di gestione e nel contempo la non corretta quantificazione dello stock di debito nel conto del patrimonio, il giudice contabile ritenendo le predette irregolarità non pregiudizievoli nell'immediato degli equilibri di bilancio, ha ritenuto di lasciare all'ente di stabilire tempi e modalità dell'adozione delle misure correttive, fermo restando la loro approvazione entro il termine ultimo di approvazione del primo rendiconto successivo alla adozione del rilievo.

Il tutto si traduce in una maggiore autonomia per l'ente, nonché in una semplificazione dei procedimenti rispetto alla previsione rigorosa dell'articolo 148-bis del Tuel. Questa norma, si ricorda, disciplina l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, nonché l'adozione di «specifiche pronunce di accertamento» nel caso in cui, nell'ambito della verifica, emergano ad esempio: squilibri economico-finanziari; mancata copertura di spese; violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria; mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Sempre il citato articolo 148-bis stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale è tenuto ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che «qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

L'esame della Sezione, naturalmente, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti e prescinde dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero essere oggetto, comunque, di eventuali successive verifiche. In tale quadro normativo, le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

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