I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Immobili destinati al culto esenti dall’Imu se dichiarati

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Per usufruire dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del Dlgs 504/1992, relativa agli immobili destinati al culto, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione Imu.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20936/2024.

La questione affrontata dalla Corte riguarda un fabbricato, peraltro appartenente alla categoria catastale C/2, che il contribuente affermava essere destinato ad attività di culto.

L’articolo 7, comma 1, lettera d) del Dlgs 504/1992, richiamato dall’articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, di disciplina dell’Imu prima della modifica apportata dalla legge 160/2019, stabiliva l’esenzione dall’imposta per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (esenzione peraltro vigente anche nell’Imu disciplinata dalla legge 160/2019).

La Corte di cassazione ha ritenuto che la destinazione catastale del fabbricato fosse irrilevante ai fini dell’esenzione, ben potendosi svolgere l’attività di culto in qualsiasi locale.

È invece rilevate l’omessa presentazione della dichiarazione del tributo da parte del contribuente. La Corte ha ritenuto infatti che: «prima ed indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile in oggetto (qui in C2, dato pacifico tra le parti), così come dalla prova (da darsi in giudizio ad onere della parte richiedente) della effettiva destinazione dell’immobile all’esercizio del culto, si imponeva una tempestiva dichiarazione al Comune per l’applicazione dell’esenzione, quale immobile destinato esclusivamente (o anche in parte) al culto».

La Corte ha valorizzato quindi la natura decadenziale dell’obbligo dichiarativo previsto in caso di esenzione, ribadendo quanto la medesima ha sostenuto nel caso dell’esenzione per i “beni merce” (Cassazione, pronuncia n. 28931/2023) e nel caso dell’esenzione per gli enti non commerciali, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i, del Dlgs 504/1997 (Cassazione, pronuncia n. 37385/2022).

Il contribuente per beneficiare dell’esenzione non è quindi solo tenuto a fornire la prova della spettanza dell’esenzione, ma deve anche adempiere all’obbligo dichiarativo previsto dalla legge. Va infatti ricordato che, nel caso di immobili esenti, l’obbligo dichiarativo nell’Imu era espressamente previsto dal Dm 30/10/2012, che, in base all’articolo 13, comma 12-ter, del Dl 201/2011 aveva il compito di stabilire i casi di obbligo della dichiarazione. Obbligo peraltro ancora oggi confermato dal Dm 24/04/2024, di approvazione del modello e delle istruzioni alla dichiarazione Imu da utilizzarsi dal periodo d’imposta 2023.

(*) Vicepresidente Anutel

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