Urbanistica

Impianti fotovoltaici e prevenzione incendi, guida all'applicazione delle norme in vigore dal 7 luglio prossimo

Come progettare l'impianto sul tetto dopo le semplificazioni introdotte dai decreti legge 17/2022 e 21/2022 e la regola verticale sulle chiusure d'ambito

di Mariagrazia Barletta

Prima con il Dl Energia (Dl 17 del 2022) e poi con il Dl anti-rincari (Dl 21 del 2022) sono state introdotte diverse facilitazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici. Inoltre, dal 13 giugno, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni cosiddette "rilevanti", viene innalzata di 10 punti la percentuale di consumi da coprire mediante l'utilizzo di fonti non fossili. Le semplificazioni amministrative e i più severi obblighi incrociano le nuove norme sulla sicurezza antincendio dei tetti su cui vengono posizionati i moduli fotovoltaici, che saranno in vigore dal prossimo 7 luglio.

Dai difetti nei prodotti agli errori di installazione o di progettazione, dal degrado dei materiali ai difetti di isolamento, fino alle cause esterne o alla mancanza di manutenzione: diversi possono essere i motivi di un innesco a partire dal fotovoltaico. Dunque, è importante fare in modo che un eventuale incendio non provochi danni a persone, beni e all'ambiente. Fondamentale è circoscrivere la propagazione, senza dimenticare che, non potendo spegnere il sole, c'è sempre una parte dell'impianto che non può essere messa fuori tensione; dunque, pensando ai soccorritori e ai manutentori c'è il rischio di elettrocuzione da gestire.

Le nuove norme per l'installazione del fotovoltaico
La prevenzione e la protezione dagli incendi del fotovoltaico è un problema delicato, di cui si fa carico la nuova normativa sulla sicurezza antincendio delle chiusure d'ambito (decreto del ministero dell'Interno del 30 marzo, entrato a far parte, insieme al suo allegato tecnico, del Codice di prevenzione incendi, ossia del Dm 3 agosto 2015). Il Dm sulle chiusure d'ambito, alla sua entrata in vigore, si applicherà agli edifici civili ogni volta che si utilizza il Codice, ma costituirà un riferimento imprescindibile anche se i progetti seguono le regole tecniche tradizionali. Finora, infatti, l'unico riferimento per la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici sono state le apposite linee guida (facoltative) emanate nel 2012 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sulle quali prevale il nuovo Dm. Sono compresi nella sfera d'azione della Rtv sulle chiusure d'ambito anche gli edifici di civile abitazione, questo perché è stato ampliato il campo di applicazione del Codice per effetto della nuova Rtv sui condomìni contenuta nel Dm 19 maggio 2022, in vigore dal 29 giugno.

Le nuove norme, che dunque hanno effetto sull'installazione di impianti fotovoltaici, valgono, ad esempio, per: condomìni, scuole, ospedali, uffici, alberghi e edifici per il commercio, soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il decreto contiene però indicazioni anche per le attività non soggette a controllo, come, ad esempio, gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio inferiore ai 24 metri. Valgono, inoltre, gli obiettivi individuati dalla regola tecnica orizzontale del Codice (capitolo S 10): in presenza di impianti fotovoltaici devono essere utilizzati materiali, adottati accorgimenti tecnici e soluzioni progettuali in grado di limitare la probabilità di innesco e la successiva propagazione dell'incendio nell'edificio e in quelli limitrofi. Va inoltre garantita la sicurezza dei soccorritori e degli operatori addetti alle manutenzioni.

Reazione e resistenza al fuoco
In caso di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto, si richiede che questo risponda a precisi requisiti. Più nel dettaglio, tutta la parte del tetto su cui poggia l'impianto e un'ulteriore fascia di almeno un metro intorno a tale area devono avere precise caratteristiche di resistenza e di reazione al fuoco. La reazione al fuoco rappresenta il grado di partecipazione di un materiale al fuoco a cui è sottoposto e una buona progettuale scelta serve a limitare la propagazione dell'incendio. La reazione al fuoco ci dice cioè come il materiale si comporta se viene coinvolto in un incendio e se può ostacolarne o favorirne la propagazione. La nuova norma prescrive, per la porzione di copertura su cui viene posizionato il fotovoltaico e per la fascia di separazione, che, come si diceva, deve essere di almeno un metro, la classe di comportamento al fuoco esterno Broof (t2, t3 o t4), ossia la migliore esistente (t2, t3 e t4 sono sigle che fanno riferimento al tipo di prova cui il "pacchetto" di copertura è stato sottoposto). In alternativa, la copertura al di sotto dell'impianto e la relativa fascia di separazione devono avere classe di resistenza al fuoco EI 30, significa che il tetto deve garantire l'isolamento termico e la tenuta (non deve produrre né lasciar passare fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto all'azione del fuoco) per almeno 30 minuti. Si tratta di requisiti minimi che comunque non possono prescindere da una valutazione del rischio incendi fatta ad hoc. Si tratta di requisiti che prevalgono rispetto a quanto era stato disposto con le linee guida (facoltative) per l'installazione del fotovoltaico emanate nel 2012 (note del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 1324 del 7 febbraio e n. 6334 del 4 maggio 2012).

Confronto con le linee guida del 2012
Rispetto alle linee guida del 2012 (facoltative), il nuovo decreto del Viminale richiede, per il fotovoltaico, requisiti di sicurezza dei tetti più severi e questo già per «quote di tutti i piani» superiori a 12 metri (la «quota di piano» generalmente è pari al dislivello tra il piano e la strada pubblica di accesso). Rispetto alle indicazioni fornite nel 2012, ad esempio, decade la possibilità "automatica" di prevedere classi anche Froof (la lettera F indica l'assenza di classificazione rispetto al comportamento al fuoco esterno) in abbinamento a moduli fotovoltaici di classe 1 (o equivalente) di reazione al fuoco, indipendentemente dai requisiti di resistenza al fuoco della copertura.

Distanza da punti sensibili
Bisogna sempre prestare attenzione alla presenza di eventuali evacuatori di fumo e calore, a lucernari, camini, etc.., che potrebbero favorire la propagazione dell'incendio dal tetto verso l'interno. La distanza di almeno un metro da tali elementi, già richiesta dalla linea guida del 2012 per i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri e gli altri apparati dell'impianto, è ripresa dalla nuova normativa e inglobata nella previsione delle necessarie fasce di separazione. Inoltre, le porzioni di tetto per le quali la normativa prescrive, in relazione alla presenza del fotovoltaico, precisi requisiti di resistenza e reazione al fuoco, comprese le fasce di separazione, possono presentare aperture solo se provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalente a chiusura automatica in caso di incendio, con i medesimi requisiti di resistenza al fuoco della fascia di separazione e dell'area al di sotto dell'impianto. Va anche detto che le fasce di separazione con specifiche e idonee caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco vanno previste anche in corrispondenza della proiezione sul tetto di elementi verticali e orizzontali di compartimentazione.

Misure più severe per altezze superiori a 24 metri
Per edifici con quote dei piani che oltrepassano la soglia dei 24 metri, tutto il tetto dovrà avere le caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco richieste per le fasce di separazione (classe di comportamento al fuoco esterno Broof, t2, t3 o t4 o classe di resistenza al fuoco EI 30). Bisogna considerare che, trattandosi di norme del Codice, è sempre prevista una certa flessibilità progettuale, data dalla possibilità di far ricorso a soluzioni alternative.

Obblighi di prevenzione incendi
Va ricordato che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e quindi occorre avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e valutazione del progetto per le attività "B" e "C" se c'è aggravio del rischio). Resta valido quanto disposto dalla guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324 del 2012 e dai relativi chiarimenti. La valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza sanciti sempre con le linee guida del 2012 e con i relativi chiarimenti. In particolare, vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del fabbricato, la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©