Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, incentivi tributari e tecnici e accordo transattivo: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

IMPOSTA DI SOGGIORNO ED AGENTI CONTABILI
La giurisdizione contabile in materia di imposta di soggiorno va affermata anche alla luce della novella introdotta dall'articolo 180, comma 3, della legge 77/2020. Ciò alla luce: - della formulazione letterale della stessa novella del 2020; - delle pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione, della Corte dei conti sia in sede di sezioni regionali che di quelle centrali, in materia di requisiti per l'individuazione dell'agente contabile e dell'obbligo della resa del conto da parte del gestore delle strutture ricettive. Tale giurisdizione riguarda sia la responsabilità erariale dell'albergatore per omesso versamento dell'imposta di soggiorno al Comune, sia l'obbligo della presentazione del conto giudiziale ovvero, in mancanza, dell'obbligo della resa del conto giudiziale. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è, infatti, l'ospite non l'albergatore cui spetta riversare le somme incassate al Comune. L'articolo 4 del Dlgs 23/2011 che ha introdotto l'imposta di soggiorno indica chiaramente che il soggetto passivo dell'imposta è l'ospite delle strutture alberghiere. Il responsabile di imposta risponde del pagamento di un tributo (ovvero dell'adempimento di obblighi fiscali) unitamente al soggetto passivo nei cui confronti si è verificato il presupposto d'imposta (si tratta di una coobbligazione solidale dipendente).
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - SENTENZA N. 325/2021

INCENTIVO TRIBUTARIO
Ai fini della possibilità di riconoscere l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, per l'esercizio 2019 deve farsi riferimento al termine di approvazione del rendiconto differito dal Dl 18/2020 dal 30 aprile al 30 giugno 2020. Di conseguenza, l'inapplicabilità al rendiconto 2019 dell'obbligo di approvazione entro il 30 aprile non è frutto di una tesi interpretativa, ma della predetta disposizione legislativa. La previsione dettata deroga pertanto al termine ordinariamente indicato nel Tuel, configurando quale tempestiva l'approvazione del rendiconto 2019 avvenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore (cioè entro il 30 giugno 2020), consentendo l'applicazione dei menzionati incentivi economici al personale, in caso di avvenuto conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali, previsti dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 entro il 30 giugno 2020. Questo orientamento risulta peraltro in linea con l'articolo 12 delle preleggi e con i principi giuridici che disciplinano il rapporto tra norme regolatrici di una determinata fattispecie, secondo i quali, ove vi siano dubbi in merito al significato da attribuire alla disposizione normativa, si ricorre alla cosiddetta interpretazione correttiva, che ne estende il significato oltre il dato letterale (interpretazione estensiva) o esclude dall'ambito applicativo della disposizione medesima fattispecie che, in base al criterio letterale, potrebbero esservi ricomprese (interpretazione restrittiva).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 186/2021

PAGAMENTO TRANSATTIVO
In capo agli enti pubblici già il Rd 2440/1923 previde la facoltà di ricorrere alla transazione. Trattandosi della gestione di beni pubblici, rendicontata nell'ambito di un bilancio annuale che ha esso stesso il valore di "bene pubblico", ogni decisione deve essere puntualmente motivata nell'atto di autorizzazione a transigere. È necessario spiegare le ragioni di convenienza e la soddisfazione dell'utilità pubblica raggiunta - in coerenza con gli interessi pubblici superiori - attraverso la soluzione adottata. La decisione di stipulare un accordo transattivo rientra, pertanto fra gli ordinari poteri discrezionali afferenti alla gestione, per i quali è garantita l'insindacabilità delle scelte di merito compiute dai soggetti deputati della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20/1994. Nel caso di una possibile soluzione transattiva è il pubblico amministratore a essere chiamato a valutare la concreta realizzabilità di un interesse diffuso, di norma patrimoniale, a fronte di incertezza e ragionevolezza del sacrificio - anch'esso di norma economico - convenuto. Si deve compiere pertanto un'analisi costi-benefici unita a una valutazione di congruità del risultato economico finale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 343/2021

INCENTIVI TECNICI
L'erogazione di incentivi tecnici è strettamente connessa all'effettivo svolgimento di attività intrinsecamente correlate alla predisposizione e attuazione degli strumenti normativi previsti per lo svolgimento di una gara pubblica necessariamente caratterizzata dall'espletamento di una procedura comparativa. Il riferimento all' «importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara», quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa per l'affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 150/2021

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