In arrivo la dichiarazione dell'imposta di soggiorno
Il decreto di disciplina del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno sta finalmente per essere emanato. La Conferenza Stato Città e Autonomie Locali dello scorso 13 aprile ha infatti dato il via libera al decreto che deve dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011, introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020.
Quest'ultima disposizione, dopo aver qualificato i gestori delle strutture ricettive come responsabili dell'imposta, gestori che come noto non sono soggetti passivi del tributo, ha imposto a loro carico uno specifico obbligo dichiarativo, uniformando l'adempimento previsto oggi in modo variegato dai regolamenti comunali.
In particolare, la disposizione sancisce l'obbligo, a partire dal 2020, di presentazione della dichiarazione in forma cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno specifico modello approvato con decreto ministeriale.
Il ritardo nell'emanazione delle modalità di presentazione della dichiarazione ha spinto il legislatore a rinviare la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno 2020 al 30 giugno 2022, unificandola con il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2021 (articolo 25, comma 3-bis, Dl 41//2021).
La bozza di decreto ministeriale evidenzia che i dati della dichiarazione telematica saranno acquisiti e trattati dal Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, messi a disposizione dei comuni interessati, vale a dire quelli che hanno istituito l'imposta di soggiorno e Roma Capitale, per quanto attiene allo specifico contributo di soggiorno. I comuni potranno quindi utilizzare i dati per le proprie finalità di controllo della correttezza dei versamenti effettuati. Dati che si aggiungono ai quelli resi disponibili agli enti dall'Agenzia delle entrate, riferiti alle presenze nelle strutture ricettive (decreto interministeriale 11/11/2020).
La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'irrogazione in capo al gestore di una sanzione amministrativa tributaria da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell'importo dovuto. La medesima sanzione si applica nel caso di infedeltà della dichiarazione. Il riferimento all'importo dovuto ripropone la problematica, sussistente ai tempi dell'Ici, concernente l'importo su cui calcolare la stessa, vale a dire se riferirsi all'importo non versato oppure a quello dovuto, a prescindere dal suo pagamento. Sul punto, infatti, le nuove normative sanzionatorie in materia di tributi locali, quali quelle della legge 160/2019 e della legge 147/2013, fanno in modo più opportuno riferimento all'importo non versato. Da rilevare che la sanzione non prevede un minimo, a differenza di quanto accade nell'Imu e nella Tari. L'inquadramento del soggetto gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta, il quale incassa l'imposta di soggiorno dal vero soggetto passivo, ossia il cliente che alloggia nella struttura, consente di inserirlo a pieno titolo nel rapporto tributario e quindi di renderlo soggetto alla relativa disciplina sanzionatoria. Laddove invece, in precedenza (prima del 19 maggio 2020), lo stesso era estraneo al rapporto medesimo, non potendo essere passibile di sanzioni tributarie in caso di mancato riversamento e omessa dichiarazione, ma solo assoggettabile alle eventuali sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 7-bis del Dlgs 267/2000. Sul punto è importante rilevare che la disposizione introdotta dall'articolo 5-quinquies del Dl 146/2021 ha stabilito che le norme del comma 1-ter dell'articolo 4 del Dlgs 23/2011 si intendono applicabili anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Come a dire che anche prima di tale data il gestore va considerato responsabile d'imposta, soggiacendo, a questo punto in maniera retroattiva, alle nuove sanzioni amministrative. Se la norma ha sicuramente il pregio di risolvere la questione della sanzionabilità del reato di peculato commesso prima dell'entrata in vigore della norma, in precedenza contestato al gestore che ometteva il riversamento delle somme incassate, dall'altro desta qualche perplessità sull'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni amministrative tributarie, per il principio di irretroattività sancito dall'articolo 1 della legge 689/1982 e ribadito, in campo tributario, dall'articolo 3 del Dlgs 472/1997.
La nuova dichiarazione dovrà essere presentata oltre che dai gestori delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 4 citato, anche dai soggetti che semplicemente intervengono nel pagamento dei canoni delle cosiddette "locazioni brevi", ossia, ai sensi dell'articolo 4 del Dl 50/2017, i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La citata disposizione qualifica espressamente tali soggetti come responsabili d'imposta, per la verità sin da prima di quanto accaduto solo nel 2020 per l'imposta di soggiorno delle strutture ricettive.
La dichiarazione, seppure rappresenta un tassello importante per la verifica del corretto adempimento tributario, dall'altro lato, per la sua natura annuale, rischia comunque di essere poco tempestiva, a differenza delle dichiarazioni previste dai regolamenti comunali, solitamente aventi una periodicità ben più serrata. In relazione alle quali gli enti dovranno ragionare, inoltre, sull'opportunità della loro conferma, alla luce di una specifica normativa di legge in materia. Il tutto in attesa della definitiva eliminazione dei conti giudiziali, ancora in più occasioni richiesti da diverse Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(*) Vice presidente Anutel
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