In arrivo nuove regole per la determinazione delle tariffe della Tari
Struttura tariffaria quadrinomia o trinomia, eliminazione dei coefficienti Ka, ridefinizione dei coefficienti Kb, unificazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche (Kd) a livello nazionale, impostazione a matrice dei coefficienti Kd, parametrizzazione della quota variabile delle utenze non domestiche anche sulla base del profilo di propensione alla produzione di rifiuti, ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in base alla stima dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Sono questi alcuni degli elementi più rilevanti che l’Arera ha fornito con la deliberazione n. 179 del 15/04/2025 nell’ambito degli orientamenti iniziali per i primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
L’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha conferito all’Arera, nell’ambito dei poteri regolatori in materia di rifiuti, anche il compito di predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio rifiuti. Con deliberazione n. 56/2025, l’Arera, dopo aver svolto un’indagine conoscitiva (deliberazioni n. 41/2024 e 43/2025) ha avviato il procedimento per il riordino in materia di articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire dei criteri per il calcolo delle tariffe (Dpr 158/99-commi 652-668, legge 147/2013).
Nel riordino anzidetto l’Arera intende perseguire gli obiettivi di uniformità, ossia di una maggiore omogeneità di trattamento tra le diverse categoria di utenza, di corrispondenza, vale a dire ripartire i costi tra gli utenti del servizio con driver che tengano conto per quanto possibile degli oneri generati, garantendo maggiore equità e indirizzando gli utenti verso comportamenti ambientalmente sostenibili, di semplicità, ossia un quadro di regole chiaro e semplice e di sviluppo, cioè di modernizzazione del settore, favorendo l’innovazione e la digitalizzazione dei processi e dei servizi.
L’Autorità tiene conto che oggi si parte da una situazione piuttosto variegata, in cui coesistono gestioni che applicano almeno 6 diverse tipologie di determinazione delle tariffe, ossia la Tari presuntiva monomia (prevista dal comma 652 dell’articolo 1 della legge 147/2013), utilizzata da gestori che rappresentano il 5,1% della popolazione, la tariffa presuntiva binomia, basata sul metodo normalizzato prevista dal Dpr 158/1999 (articolo1, comma 651, lettera 147/2013), che riguarda il 77,2% della popolazione, la Tari tributo puntuale, applicata con i criteri del Dpr 158/1999 o con i criteri di misurazione del Dm 20/04/2017, che interessa il 3,5% della popolazione e la tariffa corrispettiva (articolo 1, comma 668, legge 147/2013), basata sulla misura prevista dal Dpr 158/1999 o dal Dm 20/04/2017, pari al 14,2% della popolazione.
L’Autorità ha proposto tre diverse ipotesi regolatorie per la determinazione delle tariffe.
La prima si bassa su una struttura tariffaria quadrinomia, sia nel regime presuntivo che in quello puntuale, in cui l’attuale suddivisione tra componente fissa e componente variabile viene ulteriormente spacchettata:
- nella componente fissa legata al decoro urbano, riferita all’attività di spazzamento e lavaggio, ripartita tra le utenze domestiche in base al solo parametro della superficie (proxy del beneficio implicito per le proprietà private da un ambiente pulito e ordinato), eliminando quindi il parametro Ka (avvantaggiando in tal modo le famiglie più numerose), e tra quelle non domestiche mediante il confermato criterio della tipologia di attività (con il parametro Kc) e della superficie;
- nella componente fissa relativa all’accesso al servizio (investimenti, attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, azioni di carattere generale anche di tipo educativo per prevenire la produzione di rifiuti), ripartita tra tutte le utenze in modo uniforme, ipotizzando che ogni utenza si avvantaggi e usufruisca dell’accesso al servizio in uguale misura (in sostituzione dei criteri precedentemente previsti dal Dpr 158/1999 per la componente fissa), in questo modo avvantaggiando le utenze con maggiore superficie (o quelle non domestiche con coefficienti Kc più alti);
- nella componente variabile legata alla raccolta differenziata e recupero, dalla quale sono detratti i proventi della vendita del materiale ed energia derivanti dai rifiuti e dei ricavi rivenienti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance;
- nella componente variabile legata alla raccolta del residuo e dello smaltimento.
Queste ultime due componenti sono ripartite tra le utenze domestiche sulla base degli attuali driver del metodo normalizzato presuntivo, ossia il numero dei componenti il nucleo familiare, ponderato con i coefficienti Kb, e tra quelle non domestiche in base alla superficie, alla tipologia di attività (tramite i coefficienti Kd), a cui viene aggiunto il profilo “p”, legato alla maggiore o minore propensione a produrre rifiuti a parità di attività svolta e di superficie dei locali.
La seconda ipotesi prevede sempre un sistema quadrinomio, come la precedente, con la differenza che si procede a differenziare i coefficienti Kd da assegnare ad ogni utenza all’interno della medesima categoria in modo da tenere conto di ulteriori criteri quali, a titolo esemplificativo, le azioni di prevenzione svolte e la zona territoriale di ubicazione delle utenze.
La terza si basa su una struttura trinomia, in cui la tariffa è divisa nella componente fissa, come oggi determinata ed in quella variabile, divisa come sopra nella componente raccolta differenziata e recupero e raccolta del residuo e smaltimento.
Novità di rilevo vengono apportate anche alla determinazione dei coefficienti Kb, relativi al riparto delle componenti variabili tra le utenze domestiche. In luogo della attuale struttura in cui vengono proposti per ogni tipologia del carattere numero componenti il nucleo familiare un valore massimo, uno medio e uno minimo, viene stabilito un valore unico per ogni tipologia di famiglia che, partendo dal valore di 1 per la famiglia con un componente, sale in base alla radice quadrata del numero dei componenti. Ciò in quanto, sulla base di vari modelli riportati in letteratura, la produzione pro capite di rifiuti urbani prodotti si riduce all’aumentare del numero dei componenti; con la conseguenza che la produzione di rifiuti aumenta approssimativamente come la radice quadrata della dimensione della famiglia.
Per quanto riguarda, invece, i coefficienti Kd, relativi alla produzione potenziale a metro quadrato di superficie delle diverse tipologie di utenze non domestiche, gli attuali range di valori, differenziati in base alla zona geografica e alla dimensione del comune, vengono sostituiti da un range unico per ogni categoria di attività, determinato considerando il valore minimo e il valore massimo delle attuali tabelle e tenendo conto della possibilità di abbattimento del minimo e di aumento del massimo fino al 50% del loro valore, concesso dall’articolo 652, dell’articolo 1 della legge 147/2013. Definendo in questo modo dei range molto ampi per ogni categoria di rifiuti. L’Autorità è consapevole dei dubbi circa l’attuale adeguatezza dei coefficienti del Dpr 158/1999, stimati negli anni ’90, tuttavia ha riscontrato un’elevata variabilità nell’effettiva produzione di rifiuti tra le singole utenze non domestiche anche della stessa categoria tariffaria. Pertanto, ha proposto la possibilità di graduare i coefficienti applicabili alle utenze della stessa categoria, tenendo conto, a parità di superficie, della diversa propensione alla produzione di rifiuti (come si diceva sulla base delle azioni di prevenzione alla produzione di rifiuti poste in essere dall’utenza/gruppo di utenze ed alla zona territoriale di ubicazione). Forse poteva essere più opportuno riaggiornare i coefficienti. La proposta dell’Autorità non sembra però tenere in considerazione i dubbi (pur riportati) sull’effettivo attuale grado di rappresentatività delle 30 categorie del Dpr 158/1999, rispetto alle nuove iniziative imprenditoriali nel frattempo sorte e ai cambiamenti del tessuto socio-economico. Invece di riformulare le categorie, l’Arera prevede che sarà consentito di ricondurre determinate tipologie di utenze non domestiche a specifiche categorie previste dal Dpr non necessariamente già ricomprese o del tutto affini per attività produttiva svolta alla specifica tipologia di utenza non domestica considerata. Anche se non è del tutto chiaro come.
Con riferimento alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che le attuali normative stabiliscono debba avvenire sulla base di “criteri razionali”, l’Autorità ha rilevato la necessità di opportuna esplicitazione, basandosi su indicazioni o dati volti a stimare l’attitudine a produrre rifiuti e usufruire del servizio da parte delle due macrocategorie di utenza.
Oggi uno dei criteri più utilizzato è quello che prevede l’imputazione dei costi alle utenze non domestiche sulla base della stima della quantità dei rifiuti dalle stesse prodotti, determinata applicando i coefficienti Kd alle superfici; quindi, per differenza rispetto al totale dei rifiuti prodotti, si calcolano i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Questo criterio però ha il difetto di risentire troppo della variabilità dei coefficienti Kd; per questo l’Arera ha suggerito di stimare invece i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, procedendo con la stima della produzione annua di rifiuti urbani da parte di un’utenza domestica tipo, attraverso misure a campione distribuite opportunamente nel tempo da estendere poi a tutte le altre categorie di utenza domestica mediante i coefficienti Kb. Questo perché si ipotizza che la produzione complessiva di rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche sia sostanzialmente omogenea, differenziandosi solo per il numero dei componenti. Per l’Autorità potrebbe anche ripartirsi ogni singola componente della nuova struttura quadrinomia sulla base di uno specifico driver ritenuto più idoneo (non individuato).
L’Autorità, confrontando le tre ipotesi previste alla luce dei quattro specifici obiettivi fissati, ritiene che l’opzione maggiormente soddisfacente sia quella della tariffa quadrinomia semplice (ossia senza la successiva parametrizzazione dei coefficienti kd). L’elaborazione definitiva delle nuove regole è prevista, al termine del procedimento, per il 31/07/2025. Entro il 16 maggio i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni. Insomma, un’altra rivoluzione in arrivo per la Tari.
(*) Vicepresidente Anutel
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