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di Mauro Calabrese

In house - Servizio rifiuti - Comune - Affidamento diretto - Onere motivazionale - Referendum abrogativo - Costituzionalità - Convenienza economica - Efficienza e qualità del servizio

Ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 192, comma 2, del Dlgs n. 50 del 2016 per il ricorso all’affidamento diretto, da parte di un Comune, del servizio rifiuti a una propria società «in house», secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa della volontà referendaria della norma che esprime una volontà del Legislatore restrittiva rispetto al ricorso all’affidamento diretto, la motivazione della scelta dell’Ente locale deve esplicitare, attraverso un’analisi economica approfondita basata su dati oggettivi e non elusiva del disposto normativo, le ragioni di preferenza per l’affidamento in house rispetto al ricorso all’evidenza pubblica in termini di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così da rendere conoscibili le ragioni della preferibilità dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.
Pertanto, deve essere considerata insufficiente la motivazione della scelta per l’affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade e servizi complementari di un Comune, laddove l’Ente locale abbia concentrato e limitato le proprie valutazioni sull’efficienza della società in house in materia di raccolta differenziata con l’obiettivo di ponderare la congruità economica dell’offerta, utilizzando un campione costituito da imprese private e società in house analizzate dal «Rapporto rifiuti urbani» dell’Ispra e sui costi di produzione calcolati su tonnellata di Rsu raccolta e in rapporto alla popolazione servita, prendendo come benchmark altre due società in house operanti nella medesima provincia.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 15 luglio 2021, n. 5351

 

In house - Servizio Idrico Integrato - Concessione comunale - Imposta Comunale sugli Immobili - Esenzione - Economicità - Società Commerciale

Ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) e dell’esenzione per gli immobili di proprietà degli Enti pubblici, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs n. 504 del 1992, l’Ente proprietario può beneficiare dell’esenzione solo qualora concorrano tutte le condizioni previste, ovvero che gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti, che la gestione degli stessi sia affidata gratuitamente a un soggetto terzo e che quest'ultimo sia ente non commerciale, strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del soggetto pubblico concedente.
Pertanto, in merito agli immobili di proprietà comunale affidati in gestione alla società in house concessionaria del servizio idrico integrato, ai fini dell’esenzione dall’Ici dei relativi impianti industriali, come depuratori, immobili per lo smaltimento delle acque reflue e gli altri immobili che ospitano processi industriali, non potendo equiparare la società ad un Ente Pubblico, non sono sufficienti la permanenza della proprietà degli immobili in capo al Comune e la gratuità dell’uso, rilevata la natura commerciale della società e la natura economica del servizio, consentendo il servizio di fornitura dell’acqua e di gestione delle fognature la realizzazione di utili e la distribuzione di dividendi, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica.

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19873

 

 In house - Concessione area pubblica - Parcheggio comunale - Produzione di rifiuti - Tassa sui rifiuti - Occupazione - Idoneità produzione rifiuti

Premesso che la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 507 del 1993, è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, il presupposto impositivo prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti e consiste esclusivamente nella produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte.
Pertanto, è dovuta ,in linea di principio, la tassa anche dalla società in house del Comune che occupi o detenga un’area demaniale per la gestione di un parcheggio affidatagli dall’Ente Locale in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune, trovando la soggezione alla Tarsu sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse dell’amministrazione comunale, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto, ma nell’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa quale la gestione del parcheggio a pagamento, che è oggettivamente idonea, per l’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio, alla produzione di rifiuti

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19739

 

In house - Servizio Igiene Urbana - Affidamento - Regime di gestione - Onere motivazionale - Gara pubblica

Ai fini della decisione da parte di un Comune circa il regime di gestione del servizio di igiene ambientale, occorre un onere motivazionale rafforzato solo laddove si scelga di ricorrere al modello del «in house providing», ma non è necessario in caso di scelta di affidamento facendo ricorso al mercato attraverso una procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, Sentenza 23 giugno 2021, n. 1538

 

In house - Responsabilità amministrativa - Danno erariale - Giurisdizione - Corte dei Conti - Responsabilità civile - Risarcimento danni - Giurisdizione Civile

Pur sussistendo la giurisdizione della Corte di Conti in ordine alla responsabilità amministrativa per danno erariale contro gli amministratori, i sindaci e i revisori tanto delle società in house che dei Consorzi partecipati da Enti Locali, sussiste una giurisdizione concorrente del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria introdotta in sede civile, non potendo la giurisdizione della Corte dei Conti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti, essendo l’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità in ambito civilistico a tutela del capitale sociale e del patrimonio consortile, a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell’ente amministrato.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza 4 giugno 2021, n. 15570

 

In house - Tributi - Omesso versamento - Sanzioni - Esimenti - Forza maggiore - Mancanza di liquidità - Imputabilità

In materia fiscale, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative per l’omesso versamento delle imposte da parte di una società in house per il monitoraggio ambientale, interamente posseduta da una Provincia, la società contribuente non può invocare l’esimente della forza maggiore, lamentando che la mancanza temporanea di liquidità dovuta ad obbiettive difficoltà economiche, sarebbe indotta dal comportamento dell’amministrazione provinciale, dalla quale essa dipende in tutto e per tutto, a causa della sua natura di società in house, a fronte del mancato pagamento dell’attività svolta per la Provincia, suo unico cliente. La società contribuente deve allegare e provare non solo la crisi di liquidità, ma anche che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscita per cause indipendenti dalla sua volontà e non imputabili, ovvero che la crisi non fosse fronteggiabile tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto, non ultimo, il ricorso al credito bancario.

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Ordinanza 3 giugno 2021, n. 15415

 

In house - Incaricato di Pubblico Servizio - Reati contro la Pubblica Amministrazione - Società controllate - Attività ausiliarie - Servizi di interesse pubblico

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358, comma 1, del Codice Penale, anche il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata interamente controllata da una società in house di alcuni Comuni, a prescindere dalla veste giuridica formale della società ovvero dal fatto che essa operi e sia regolamentata nel suo funzionamento da una disciplina di natura privatistica, laddove sia preposta all’espletamento di attività di carattere tecnico che si pongano in rapporto ausiliario e strumentale rispetto ai compiti pubblicistici perseguiti dalla società controllante, a sua volta incaricata di provvedere alla manutenzione delle strade e della sede operativa della stessa nonché di altri fabbricati del patrimonio edilizio degli Enti Locali partecipanti al capitale sociale della controllante, essendo attività connotate da finalità specificamente funzionali al perseguimento di obiettivi di carattere generale strettamente connessi alla cura complessiva dei servizi di interesse pubblico propri della società controllante e dell'ente territoriale comunale.

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 7 maggio 2021, n. 17873