Personale

Incarichi dirigenziali «esterni» negli enti locali, la durata minima è di tre anni

Lo ha deciso la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei conti

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di Amedeo Di Filippo

In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si applica l'articolo 19 del Dlgs 165/2001 e non già l'articolo 110, comma 3, del Tuel, per cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque. Lo afferma la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei conti con la delibera n. 220/2021.

Il quesito
È stato chiesto un parere in merito alla durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato e, in particolare, se debba applicarsi l'articolo 19, comma 2, del Dlgs 165/2001, che prevede la durata minima triennale e massima quinquennale dell'incarico dirigenziale, ovvero l'articolo 110, comma 3, del Tuel, per cui l'incarico dirigenziale cessa alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia, senza specificare se la durata dell'incarico sia legato alla naturale scadenza del mandato o all'eventuale cessazione anticipata dello stesso per una delle cause previste dalla legge. La sezione emiliana della Corte dei conti conclude per l'inammissibilità del parere, ma non manca di enucleare i principi che sul punto sono stati affermati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale e di ricordare che la stessa magistratura contabile ha riconosciuto e valorizzato gli spazi di autonomia degli enti locali, ritenendo che la disciplina statale trovasse il proprio limite nell'autonomia statutaria e regolamentare costituzionalmente loro garantita.

La Cassazione
La Corte di cassazione, ricordano i giudici contabili, ha valorizzato l'applicabilità delle disposizioni del Dlgs 165/2001 a tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Quanto alla durata minima degli incarichi a contratto, la Suprema Corte ha stabilito che la disciplina statale integra quella degli enti locali, per cui la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato, fermo restando il rispetto del termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato.

La Consulta
La Corte costituzionale si è espressa più volte sullo spoils system, dichiarandolo illegittimo in quanto ritenuto lesivo dei principi costituzionali di imparzialità, di continuità dell'azione amministrativa e del giusto procedimento. Non rientrano però in questo schema di illegittimità gli incarichi di vertice, quelli cioè la cui scelta è correlata in via esclusiva o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che lo nomina. A quelli, in altri termini, in cui si riscontrano i requisiti della "apicalità" dell'incarico e della "fiduciarietà" della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la componente fiduciaria deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico dominante. Un "granitico quadro giurisprudenziale" questo che, a detta della sezione Emilia Romagna, rende lo spoils system legittimo solo in relazione alle figure apicali dell'ente, non per quelle impegnate a gestire competenze e obiettivi operativi.

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