Incarichi extra, l'impossibilità di utilizzare le risorse interne dell'ente va dimostrata con una istruttoria
Al vaglio gli atti di spesa per una consulenza conferita da un'azienda pubblica di servizi
Nuova stretta sugli incarichi esterni da parte della Corte dei conti che, con la delibera n. 69/2023/VSG della Sezione di controllo Emilia Romagna, ha vagliato gli atti di spesa per un incarico di consulenza conferito da un'azienda pubblica di servizi e ha accertato la mancanza di presupposti e requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Nella pronuncia la Sezione ha esordito con un riepilogo della normativa e degli indirizzi giurisprudenziali sugli incarichi esterni, che possono ammettersi solo in via straordinaria ed eccezionale per le note ragioni di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne alla Pa, la quale in base al principio dell'autosufficienza è tenuta a svolgere le relative funzioni istituzionali con la propria organizzazione e il proprio personale.
La norma cardine di riferimento è l'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, recante le regole procedurali per il conferimento degli incarichi – sulla base di procedure comparative – per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate aventi carattere eccezionale e temporaneo, nonché previo accertamento da parte della Pa dell'impossibilità di utilizzare risorse interne per le prestazioni da richiedere all'esterno.
Nell'ambito dei rilievi critici mossi riguardo all'operato dell'azienda, il collegio si è soffermato in particolar modo sulla mancata dimostrazione di quest'ultimo presupposto.
Non è sufficiente, scrivono i giudici, che la deliberazione d'incarico si limiti a dichiarare in premessa che «all'interno della dotazione organica non vi sono figure dotate delle necessarie competenze ed esperienze specialistiche richieste dal ruolo», perché l'affidamento dell'incarico «deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare la medesima prestazione». Ciò significa che «l'ente è tenuto dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami ad altri atti e determinazioni dallo stesso approvati, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente».
Si tratta di un corredo motivazionale quanto mai stringente che richiede un'istruttoria ad hoc da parte della Pa, per il fatto che «la verifica dell'indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario da utilizzarsi nel percorso discrezionale-valutativo dell'amministrazione che si conclude con la decisione di conferire l'incarico».
Ne consegue, in definitiva, che la motivazione da includere nella determina d'incarico deve indicare l'esigenza da soddisfare, nonché le risultanze dell'istruttoria da cui emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio.
L'assenza dell'istruttoria prescritta e la conseguente carenza di idonea motivazione hanno dato luogo a un vulnus dell'incarico esterno preso in esame dai giudici contabili, che hanno evidenziato «un uso non appropriato da parte dell'ente dello strumento dell'incarico di consulenza».
Questo anche perché, nel caso di specie, l'incarico conferito dall'azienda da un lato aveva per oggetto lo svolgimento di prestazioni contabili e fiscali rientranti nelle ordinarie attività dell'ente, e d'altro lato era stato per di più oggetto di proroga, con ulteriore violazione del dettato normativo sotto il profilo del requisito della temporaneità (articolo 7, comma 6, lettera c) del Dlgs 165/2001).