I temi di NT+L'ufficio del personale

Incarichi extra, malattia nel part time verticale, scorrimento graduatorie e compensi degli uffici di staff

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Riversamento all'amministrazione dei compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Marche, con la sentenza n. 69/2022, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno erariale, per mancato riversamento delle somme (articolo 53 del Dlgs 165/2001), del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di un proprio funzionario che, per diversi anni, aveva svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati. Il termine di prescrizione entro il quale il pubblico dipendente deve riversare all'amministrazione le somme illegittimamente percepite per incarichi extraistituzionali non preventivamente autorizzati (articolo 53, comma 7, Dlgs 165/2001) decorre, di norma, dal momento in cui gli emolumenti vengono percepiti. Il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui il creditore/ente datore di lavoro sia nelle condizioni di avere conoscenza giuridica dei fatti dannosi che lo riguardano, facendo uso del criterio dell'ordinaria diligenza. "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta" (articolo 1 comma 2, della legge 20/1994.

Malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
L'Aran con l'orientamento applicativo CFC62a ha rammentato che per le assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale si applica il principio del riproporzionamento con riferimento sia al periodo di comporto che alla retribuzione spettante.

Facendo, poi, riferimento al Ccnl del comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022, l'Agenzia ha precisato quanto segue: "… ai fini della verifica dell'eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, è applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sul punto oltre all'articolo 29, comma 10 lettera a) del citato CCNL, sussiste anche un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i giorni festivi e/o i giorni non lavorativi ricadenti all'interno dell'arco temporale cui si riferisce il certificato medico, salva l'ipotesi di diversa previsione contrattuale, vengono computati come assenze per malattia (Sentenze Corte di cassazione n. 24027/2016; n. 20106/2014; n. 29317/2008)".

Contrasti interpretativi sullo scorrimento delle graduatorie
La magistratura amministrativa è divisa sugli aspetti di dettaglio che devono (o meno) sussistere perché sia legittimo e doveroso scorrere una graduatoria valida di concorso, anziché bandire una nuova procedura o ricorre ad altre modalità di reclutamento.
Il Tar Sicilia-Palermo, sezione II, con la sentenza n. 2363/2022, ha accolto il ricorso di uno degli idonei appartenente a una precedente graduatoria di un ente motivando che: "La circostanza che l'organizzazione del rapporto da instaurare sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part-time), non assume rilievo; affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate dal Ccnl di comparto, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all'interno della categoria), l'organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo.
Il favor per l'utilizzo della preesistente graduatoria, invero, si spiega con una elementare regola di economicità dell'azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all'espletamento di una nuova procedura, laddove l'amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale. Di ciò, del resto, è prova il fatto che, statisticamente, molte delle disposizioni di determinazione della durata o di proroga dell'efficacia delle graduatorie sono contenute in leggi (statali o regionali) a contenuto prevalentemente finanziari".

In senso difforme, riferita all'ipotesi di utilizzo di graduatoria di altro ente, si cita la sentenza del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 354/2022.

La quantificazione dei compensi per le assunzioni a supporto degli organi di direzione politica
La Corte dei Conti Emilia-Romagna, con la delibera n. 90/2022/PRSE del 5 luglio 2022, in merito agli incarichi a supporto degli organi di direzione politica, ha evidenziato le seguenti criticità:

• sull'affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di staff e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, il trattamento economico deve, comunque, risultare proporzionato rispetto a quello di altri dipendenti comunali appartenenti alla medesima categoria;
• in difformità a quanto sostenuto dall'amministrazione, l'articolo 90 del Tuel non consente di commisurare il trattamento economico accessorio con la massima discrezionalità dell'organo politico;
• infatti, l'attività di supporto agli organi politici (esclusa ogni attività gestionale) non legittima un'equivalenza totalmente libera nella determinazione della retribuzione da riconoscere all'incaricato, per quanto la norma implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti (ovviamente, in tal caso, il relativo contratto applicato dovrà essere quello dirigenziale);
• in ogni caso, deve sempre essere rispettato (oltre ai limiti generali di spesa di personale e al tetto relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente) il principio di proporzionalità tra la prestazione resa, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, e la retribuzione riconosciuta.