Incarichi extra, no a consulenze per generica assistenza giuridica o per sopperire a carenze organizzative dell'ente
Non sono motivazioni idonee a identificare gli specifici obiettivi da conseguire
In tema di incarichi esterni, la consulenza affidata dal sindaco a un esperto per una generica assistenza giuridica riferita ad alcuni settori dell'ente locale non è idonea a identificare gli specifici obiettivi da conseguire con l'espletamento dell'incarico.
Inoltre, posto che nella Pa il ricorso agli incarichi esterni è consentito solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione, al consulente non può essere conferito un incarico per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale esistenti nella struttura burocratica e/o per colmare carenze nell'organico dell'ente.
Alla luce di questi principi la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sicilia, con la delibera n. 27/2023/VSGO, a seguito dei rilievi mossi a un Comune in materia di affidamento degli incarichi, ha accertato l'adozione degli adeguati provvedimenti correttivi da parte dell'ente, che si è attivato per conformare la propria attività alle indicazioni prescritte dalla Sezione.
Il caso
Nello specifico, la Sezione aveva ricevuto – articolo 1, comma 173, della legge 266/2005, afferente all'esercizio del controllo successivo degli atti di spesa con importo superiore a 5mila euro – i decreti sindacali adottati da un Comune per il conferimento di due distinti incarichi professionali: l'uno a un esperto in materia di programmazione dei lavori pubblici e della gestione del servizio rifiuti, l'altro a un esperto specializzato in ambito urbanistico e patrimoniale. Nel vagliare quest'ultima consulenza, il collegio aveva evidenziato alcune criticità, dovute sia alla genericità dell'oggetto dell'incarico, sia il fatto che tale oggetto non consentiva di cogliere il nesso strumentale dell'attività affidata all'esperto con l'esercizio delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo del sindaco.
I rimedi correttivi
A fronte di ciò, il Comune non ha tardato ad adottare un decreto sindacale per conformarsi ai rilievi della Sezione, mediante le seguenti precisazioni:
• la consulenza è finalizzata a consentire al sindaco il raggiungimento degli obiettivi predeterminati nel programma elettorale per il mandato 2018/2023 (predisposizione del nuovo regolamento edilizio, riutilizzazione strategica e alienazione del patrimonio comunale disponibile eccetera), specificati in dettaglio nel decreto stesso;
• gli obiettivi di cui sopra diventano, come si legge in delibera, «parte integrante e sostanziale e hanno diretta e immediata rifluenza sull'oggetto, le finalità e le modalità di svolgimento dell'incarico»;
• l'attività di supporto del consulente dovrà essere resa direttamente al sindaco nello svolgimento delle relative funzioni «sia in sede di adozione di provvedimenti propri che in sede di definizione di obiettivi affidati agli organi gestionali del Comune», con l'avvertenza che l'incarico «non è finalizzato a sopperire eventuali lacune di tipo organizzativo e/o gestionale, oppure a carenze nell'organico del personale».
Rispetto a quest'ultimo punto trova conferma l'interpretazione restrittiva dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, secondo cui in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, la Pa deve svolgere le relative funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale, mentre solo in casi eccezionali (e negli stretti limiti necessari) può ricorrere a personale esterno, purché esso non venga impiegato per sopperire alle carenze della macrostruttura, da fronteggiare con gli appositi rimedi previsti dall'ordinamento.