Incentivi Imu-Tari limitati ai maggiori incassi
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 113 del 22/05/2024, ha fornito un importante chiarimento sulle modalità di quantificazione delle risorse che alimentano il fondo per l’incentivazione dell’attività di recupero dell’evasione dell’Imu e della Tari.
L’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 ha reintrodotto, dopo diversi anni di assenza, la possibilità di incentivare i dipendenti dei Comuni impiegati nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. In particolare, la norma ha consentito ai Comuni di costituire un fondo per il potenziamento della gestione delle entrate, alimentato con una quota fino al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della Tari, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato. Fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. La disposizione subordina la possibilità di costituire il fondo all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione entro i termini stabiliti dal testo unico degli enti locali, ossia, come chiarito dalla sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2021, oltre che entro i termini ordinari anche entro il diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del ministro dell’Interno (articolo 151, comma 1, ultimo periodo, Tuel) e, per il rendiconto, con legge.
La disposizione ha ingenerato alcuni dubbi sull’interpretazione del concetto di maggior gettito accertato e riscosso. Secondo l’Ifel, con la nota del 28/02/2019, la nozione di maggior gettito non può che essere relativa al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito per Imu e Tari, nelle forme di ciascuno. In altri termini, l’aggettivo “maggiore” deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione. Per identificare il concetto di maggior gettito, ritiene l’Istituto, non occorre effettuare un confronto intertemporale, ma vanno considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate dall’attività di verifica e controllo posta in essere dal Comune.
La Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto, invece, che non vi siano dubbi interpretativi in riferimento all’importo al quale commisurare la percentuale massima del 5%, dovendo considerare come unico parametro di riferimento il maggior incasso di competenza delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione Imu e Tari accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza. Non va quindi dato alcun rilievo né agli accertamenti singolarmente considerati, né al computo delle riscossioni avvenute in conto residui per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente, incassate nell’esercizio corrente, sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi più remoti.
La Corte in proposito ha evidenziato un parallelo con quanto ritenuto in materia di proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada. In merito, infatti, seppure sulla diversa questione della possibilità di superare il tetto massimo del fondo del trattamento accessorio, la Corte dei conti delle Marche, con la deliberazione n. 3/2020, ha ritenuto che solo la quota dei proventi contravvenzionali eccedenti le riscossioni del precedente esercizio, accertati e riscossi nell’esercizio corrente, possa essere destinata al finanziamento di progetti di potenziamento. Ciò in quanto solo le maggiori entrate riscosse possono dirsi autonomamente riconducibili all’attuazione del progetto di efficientamento posto in essere dalle unità di personale legittimate a percepire l’emolumento addizionale. Per la Corte della Lombardia, pur se nel caso degli incentivi tributari il legislatore non ha usato l’accezione del “progetto di efficientamento” da parte di specifiche unità di personale, ma prevede la destinazione delle somme all’incentivazione del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, la fattispecie presenta molti punti di contatto con l’altra riguardante gli incentivi previsti con le somme delle sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada.
In definitiva, quindi, per la Corte, il maggior gettito accertato e riscosso nel 2023, da determinare sulla base del rendiconto approvato, rispetto agli incassi in conto competenza delle medesime entrate del 2022, può alimentare il fondo inseribile nel bilancio 2024/2026 e nel Piao del medesimo triennio ed essere liquidato in favore del personale, solo previo accertamento dei risultati previsti, successivamente all’approvazione del rendiconto 2024.
Si tratta di una interpretazione restrittiva che, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto, considerando che si vincola la “remunerazione” dell’apporto fornito dai dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante specie per quegli enti che negli anni hanno sempre garantito elevati livelli di recupero dell’evasione. In ogni caso, secondo la previsione di legge, la quantificazione dei maggiori incassi avviene con riferimento all’anno antecedente a quello in cui vengono svolte le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi del settore entrate. Ossia non si tratta delle “maggiori risorse” generate dall’attività svolta.
La Corte ha confermato, inoltre, che il rendiconto da approvare è quello dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse e che il ritardo nella sua approvazione, anche di pochi giorni, preclude la possibilità di stanziare il fondo.
(*) Vicepresidente Anutel
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