Incentivi tecnici, conto giudiziale, parifica e accordo negoziazione: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incentivi tecnici e accordo quadro
In caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi, poi, dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. Consequenzialmente, è da ritenere corretto il calcolo dell’incentivo sulla base «dell’importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto» e non già «l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip» (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede a effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 297/2024
Conto giudiziale e tesoreria
Nel peculiare caso in cui il servizio di tesoreria è stato svolto da parte del medesimo agente contabile, ma sulla base di due distinti rapporti convenzionali, non completamente sovrapponibili quanto a contenuti contrattuali, si configura la successione di due distinte gestioni che, quindi, avrebbero dovuto essere oggetto di separata rendicontazione al fine di consentirne il controllo di regolarità (appunto, sulla base delle obbligazioni discendenti dalle convenzioni in essere). La circostanza che il medesimo agente abbia proseguito, senza soluzione di continuità, la gestione del servizio fa sì che lo stesso risponda comunque degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui, in ipotesi, il danno si sia provocato, con la conseguenza che il conto può ritenersi procedibile.
Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 139/2024
Parifica e agenti contabili
La parifica non si esaurisce in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell’amministrazione, e ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, eccetera) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente (reversali d’incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture).
Sezione giurisdizionale del Veneto - Sentenza n. 141/2024
Accordo negoziazione assistita e debito fuori bilancio
Un accordo di negoziazione assistita (articolo 5 del Dl 132/2014, convertito in legge 162/2014) non essendo riconducibile alle ipotesi tassative previste dall’articolo 194 del Tuel non può costituire titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile, infatti, l’accordo di negoziazione assistita «in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione che, qualora abbia buon esito, consente al debitore di concordare (e quindi di prevedere) i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendo pertanto escluso il carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio… l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’articolo 194 del Tuel non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa».
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Deliberazione n. 147/2024