Incentivi tecnici, no alla somma dei lotti funzionali
Il cumulo degli importi non rileva per il raggiungimento della soglia per la nomina del direttore dell'esecuzione
Ai fini del raggiungimento della soglia di 500mila euro prescritta per la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, quale presupposto per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, in caso di appalto articolato in diversi lotti funzionali, non può farsi riferimento all'importo cumulato dei lotti, e neppure se ne può fare riferimento per la determinazione dell'importo del fondo incentivante: i singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati contestualmente con un'unica procedura di gara secondo l'articolo 35 del codice dei contratti pubblici. Questa è la posizione della Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia espressa con la deliberazione n. 29/2021.
Per i magistrati contabili il cumulo degli importi dei singoli lotti, nella sistematica del codice dei contratti pubblici rileva, in conformità alla direttiva europea di settore, esclusivamente ai fini dell'individuazione della procedura di scelta del contraente, che si determina in funzione del valore stimato dell'appalto superiore (articolo 35) o inferiore (articolo 36) alla soglia comunitaria. Il cumulo dei lotti ai fini della determinazione delle modalità di gara, quindi, risponde all'esigenza di evitare l'artificioso frazionamento del contratto in funzione elusiva delle regole di matrice europea. Per tutte le altre finalità, invece, il cumulo dei lotti resta irrilevante: i requisiti di partecipazione, l'importo della garanzia provvisoria, il contributo da corrispondere all'Anac, per esempio, nelle gare articolate in lotti fanno riferimento all'importo dei soli lotti cui ciascun operatore economico intende partecipare, non all'importo cumulato di tutti i lotti messi a gara (si vedano in proposito i bandi tipo Anac 1, 2 e 3, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 1228/2017, n. 2/2018 e n. 723/2018).
La Corte rammenta, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 prevede tassativamente (esclusivamente) l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le seguenti attività: 1) programmazione della spesa per investimenti; 2) valutazione preventiva dei progetti; 3) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; 4) Rup; 5) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; 6) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità; 7) collaudatore statico. Per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, invece, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara. ( Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2019, Sezione regionale per l'Abruzzo, delibera n. 178/2019, Sezione regionale per l'Emilia Romagna, delibera n. 11/2021).
Quindi i magistrati contabili concludono che:
• gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi possono essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, il cumulo dei lotti non rileva ai fini del raggiungimento della soglia di 500.000 euro prescritta per la nomina dello stesso;
• negli appalti aggiudicati con un'unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato, se dovuto, per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo.