I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

L’omogeneità del regime giuridico del tempo pieno o parziale per l’utilizzo di graduatorie di altri enti

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di Nicolò Roccolino (*) e Chiara Passarelli - Rubrica a cura di Anutel

È legittimo il comportamento dell’ente locale che decide di non utilizzare la graduatoria approvata da altro ente locale, relativa a un precedente concorso per la copertura di posti a tempo parziale, attesa la non omogeneità con la posizione funzionale (tempo pieno) da assumere presso l’ente, ai sensi di quanto disposto dal regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri enti locali, che espressamente prevede: «Per le assunzioni a tempo pieno possono essere utilizzate solo graduatorie relative a concorsi banditi per la copertura di analoghi posti a tempo pieno».

Questa la conclusione cui è giunto il Tar Molise, con la sentenza n. 315 pubblicata in data 14/10/2024.

In sede di programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026, il Comune ha stabilito di procedere all’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato ricorrendo all’utilizzo di graduatorie di altri enti, esercitando, tramite apposita norma regolamentare, i poteri discrezionali previsti dall’articolo 9 della legge n. 3 del 2003. Nell’esaminare le graduatorie, all’uopo pervenute, il Comune ha ritenuto di non considerare utilizzabili quelle relative ai concorsi a tempo parziale in applicazione del proprio regolamento, ossia in ragione della non omogeneità delle rispettive posizioni lavorative (tempo pieno - tempo parziale).

Contro questa decisione, ha proposto ricorso un candidato idoneo in graduatoria di concorso a tempo indeterminato e parziale, ritenendo illegittima la scelta del Comune, perché in contrasto con i principi giurisprudenziali secondo i quali, in tema, vi sarebbe piena omogeneità nelle posizioni lavorative part-time e quelle corrispondenti a tempo pieno ai fini dell’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali di altri enti. (Tar Campania, Sezione III, 27 giugno 2023, n. 3870).

Il Tar Molise ha ritenuto che il Comune abbia applicato correttamente il proprio regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie, il quale espressamente dispone che: «Per le assunzioni a tempo pieno possono essere utilizzate solo graduatorie relative a concorsi banditi per la copertura di analoghi posti a tempo pieno». Secondo l’organo giudicante, i principi enunciati dalle sentenze richiamate dal ricorrente non risultano estensibili alla fattispecie che lo riguarda, in quanto, non si rinviene, a monte, una copertura normativa in previsioni regolamentari. Nel caso di specie, al contrario, veniva in rilievo una norma regolamentare che limitava l’utilizzabilità delle graduatorie di altri enti per la copertura di posti a tempo indeterminato, escludendo così l’utilizzo a questo scopo di quelle relative a concorsi espletati per posizioni a tempo parziale. Secondo il Tar, inoltre, la citata previsione regolamentare non “potrebbe essere reputata manifestamente irragionevole (…), in quanto sorretta dall’elemento empirico della tendenziale minor competitività - e quindi selettività - che connota le procedure concorsuali tese a coprire un posto part-time rispetto alla corrispondente posizione a tempo pieno.

Ne consegue che l’azione amministrativa condotta dal Comune, in coerente applicazione del regolamento comunale, risulta esente dalle censure dedotte dal ricorso, il quale, in quanto infondato, è stato quindi respinto.

(*) Componente consiglio generale Anutel

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