Personale

La delega di firma realizza solo un decentramento burocratico

La Cassazione ha delineato la corretta distinzione nell'ambito della gestione degli uffici della Pa rispetto alla delega di funzioni

di Pietro Alessio Palumbo

Con la sentenza n. 26694/2022, la Corte di cassazione ha delineato la corretta distinzione nell'ambito della gestione degli uffici della Pa tra la cosiddetta delega di firma e la differente delega di funzioni. La prima ipotesi si verifica quando un organo pur mantenendo la piena titolarità circa l'esercizio di un determinato potere delega ad altro organo - ma anche a funzionario non titolare di organo - il compito di firmare gli atti di esercizio del potere stesso. In questi casi l'atto firmato dal delegato pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo resta formalmente imputato all'organo delegante senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze. Al contrario l'istituto della delegazione amministrativa di competenze assume rilevanza esterna; ragion per cui si richiede che sia disciplinata mediante adozione di un formale atto di delega l'attribuzione ad un diverso ufficio o ente di poteri in deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative.

La delega di firma realizza un mero decentramento burocratico in quanto il delegato alla firma non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante ma agisce semplicemente in qualità di sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. L'atto di delegazione della competenza ha invece rilevanza esterna essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell'atto; al contrario di quanto si verifica nell'ipotesi della mera delega di firma nella quale il delegante rimane l'unico ed esclusivo soggetto dal quale l'atto proviene e del quale si assume la piena responsabilità verso l'esterno.

Da queste considerazioni discende l'inapplicabilità alla delega di firma della normativa per la delega di funzioni optandosi per una disciplina più adeguata all'istituto e conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione: così si esclude la nominatività della delega e la sua temporaneità ritenendosi che nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio l'attuazione della cosiddetta delega di firma possa avvenire attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. Sotto altro profilo emerge l'irriducibilità della delega di firma alla fattispecie della rappresentanza civilistica a cui può essere accostata invece la delega di funzioni: tanto nella rappresentanza quanto nella delega di funzioni la procura o l'atto di delega hanno una rilevanza esterna e servono anche a giustificare a terzi i poteri conferiti mentre questa esigenza non si riscontra nella delega di firma che come sopra osservato rileva solo sul piano dell'organizzazione amministrativa.

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