La gestione del Pnrr passa dal piano dei conti
Alcune spese o entrate saranno prese in considerazione solo se rilevate nel conto più aderente alla voce merceologica utilizzata
La pubblicazione del Dl 31 maggio 2021 n. 77 sulla governance del Piano nazionale di resilienza e ripresa, ha iniziato a comporre il puzzle che influenzerà la gestione del Pnrr, stimolando l'attenzione degli enti locali che si stanno apprestando alla nuova programmazione annuale e pluriennale.
Al di là dei tanti argomenti toccati, va ricordato agli enti che la propria gestione finanziaria deve essere improntata a un corretto utilizzo del piano dei conti in quanto, così come è stato dimostrato in sede di certificazione del Fondo funzioni fondamentali, determinate spese o entrate saranno prese in considerazione nella fase rendicontativa solo se rilevate nel conto più aderente alla voce merceologica utilizzata.
La gestione del Pnrr, quindi, non può che passare attraverso una corretta e uniforme contabilizzazione dei fatti di gestione e la rilevazione delle transazioni poste in essere da ogni singolo ente con riflesso sul Recovery Fund.
È lo stesso articolo 15 del decreto 77/2021 a prevedere che il piano dei conti integrato possa essere aggiornato con apposito decreto. Il richiamo contenuto nella norma è al Dpr 140/2018, emanato nei confronti delle amministrazioni centrali. Ciò non deve stupire, in quanto, al momento, non vi è uno specifico riferimento normativo che istituisca il piano dei conti per gli enti locali, se non il Dpr 4 ottobre 2013 n. 132, che si limita a sancire che, al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli, vanno utilizzati schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della RgS e pubblicati sul sito Internet. Invece la specifica definizione del Piano dei conti integrato (relativa al livello minimo di articolazione del piano comune e di ciascun comparto, e alla codifica della transazione elementare da iscrivere nel piano dei conti) è illustrata con l'allegato 6, introdotto dal Dlgs 126/2014.
L'utilizzo di specifiche voci del Piano dei conti per il Pnrr sarà ineludibile, alla luce del fatto che Eurostat aveva a suo tempo richiesto la qualità del dato di base e la possibilità di risalire alla fonte dei dati (upstream data sources). Ciò, come noto, ha anche motivato l'emanazione della direttiva comunitaria n. 85/2011 che, a sua volta, ha dato lo start al processo di armonizzazione contabile europeo finalizzata ad evitare errati calcoli dei saldi di finanza pubblica e conseguenti scelte di politica economica fondate su dati non reali. Processo che, per molti comparti pubblici, è ancora in fase di sperimentazione, per la quale la stessa proposta di Pnrr prevede un'accelerazione e l'utilizzo di software integrati.
Altro obiettivo che la corretta tenuta del piano dei conti consentirebbe di rispettare è la trasparenza dei conti sancita dal Dlgs 33/2013, in quanto il rispetto di comuni criteri di contabilizzazione permette la comparazione dei conti e quindi favorisce il confronto della spesa tra le varie amministrazioni pubbliche.
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