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La precarietà del sistema dei controlli interni negli enti locali espone i revisori ad alti livelli del rischio di controllo

di Andrea Gröbner (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Quale è il rischio e quale la probabilità che nel sistema dei controlli interni a una amministrazione comunale, possano infiltrarsi errori, omissioni e quindi irregolarità più o meno significative? Come può un revisore di un ente locale valutare il rischio che il sistema dei controlli previsto dall'articolo 147 del Tuel, possa sostanzialmente rivelarsi come inadeguato? Quale è la risposta che deve dare il revisore ai vari livelli di rischio e cosa può fare per mitigare il rischio di revisione?

Intorno a questi quesiti hanno dibattuto i relatori Luciano Fazzi, Karl Florian e Wilhelm Obwexer durante due sessioni di lavori convegnistici organizzati dalla sezione Ancrel Südtirol Trentino, da sempre sostenuti dal Raiffeisen, nota per il proprio sistema di casse rurali, molte di queste impegnate nel gestire il servizio di tesoreria per svariati Comuni dell'Alto Adige.

I relatori hanno ribadito che a distanza di ormai otto anni dall'emanazione del Dl 174/2012, «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali» con il quale si è esteso il perimetro dei controlli interni anzitempo previsto dall'articolo 147 del Tuel, si dovrebbe poter serenamente supporre che un ente locale sia in grado:
• di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
• di verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate;
• di valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani;
• di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'ente;
• di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate);
• di garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di qualità).

Tuttavia, questo sistema a geometria variabile dei controlli interni in parte legato a procedure contabili e in parte basato su tecniche di management accounting e sulla filosofia del controllo strategico fino ad arrivare alla customer satisfaction, oggi come oggi, non è ancora un impianto consolidato, anzi tutt'altro.

L'esperienza dei revisori di enti locali in questo senso potrebbe bastare per supportare la tesi di un cammino ancora lungo. Infatti, talora anche gli obiettivi più scontati di un sistema di controllo interno, come per esempio il controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal segretario comunale, sembra risentire ancora di limitazioni nell'entità e nella qualità dei controlli. Inoltre, in numerosi casi, il mancato adeguamento alle risultanze del controllo successivo di regolarità, rischia di vanificare la stessa attività autocorrettiva, nonostante la funzione di sovraintendere all'attività della dirigenza, affidata come noto, al segretario comunale.

Ma se si sposta l'attenzione su altri "pilastri" sui quali si erge il sistema di controllo interno di un medio Comune italiano, come per esempio il controllo di gestione, rimasto in alcuni aspetti lettera morta dall'allora legge 142/1990, o il controllo strategico, piuttosto che il controllo sulle società partecipate, la categoria dei revisori deve spesso accontentarsi di una documentazione incompleta o autoreferenziale, spesso tardiva e tutt'al più volta a dimostrare la capacità di rispondere formalmente alle esigenze dettate dal legislatore.

Il presidente di Ancrel Südtirol Trentino, Andrea Gröbner, nella sua funzione di moderatore dei lavori, non ha certo mancato di sottolineare come l'esperienza proveniente dal mondo della revisione di enti locali, si sposi perfettamente con quanto rilevato nella relazione 2019 della sezione Autonomie (adunanza del 22 luglio 2019- N. 23/SEZAUT/2019/FRG) che la Corte dei conti ha dedicato all'analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali in attuazione della specifica funzione attribuitale dall'articolo 148 del Dlgs 267/2000 (Tuel).

Dall'interessante analisi svolta dai magistrati contabili si evincono realtà preoccupanti per il sistema delle autonomie locali; per esempio, solo il 24 per cento circa degli enti ha effettuato delle analisi sulla qualità effettiva dei servizi. Nel controllo sugli organismi partecipati, invece, gli enti che risultano dotati di una struttura dedicata sono solo circa il 58 per cento di quelli esaminati. Ma ci sono altri esiti preoccupanti per l'interesse pubblico; solo in 25 enti (3 per cento circa) il responsabile finanziario ha segnalato il verificarsi di situazioni non ripianabili con maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, dato questo, assolutamente in controtendenza rispetto alle sempre maggiori difficoltà che molti comuni italiani denunciano negli equilibri finanziari e nella gestione del loro bilancio, in genere. Tra i compiti minori dell'organo di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, c'è anche la verifica delle attestazioni dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni effettuate dopo la scadenza dei termini, eseguita però, solo nel 62 per cento circa dei casi.

Leggendo i dati pubblicati nel rapporto della Corte dei conti ci si accorge, infine, che ben 515 enti su 773 in totale, dichiarano che il controllo di gestione non ha rilevato situazioni da sottoporre a controllo successivo.

Da questa radiografia impietosa, si può trarre facilmente la conclusione che nei Comuni sopra a 15mila abitanti ben 6 su 10 revisori devono sopportare un rischio di revisione medio-alto. Ed è forse pensabile che in un Comune di dimensioni inferiori e magari in carenza di personale, la situazione possa essere migliore?

Il primo a fare le spese di un rischio di controllo medio-alto è sicuramente il revisore che, principi e dottrina alla mano, dovrebbe ampliare la gamma delle procedure di controllo dell'affidabilità procedurale e delle procedure di controllo sostanziale, nonché aumentare proporzionalmente il numero dei controlli e/o la frequenza del monitoraggio sul funzionamento dei controlli interni del Comune.

Dai lavori di Ancrel Südtirol Trentino è quindi emersa l'esigenza di dotarsi di un apposito questionario sul sistema dei controlli interni che possa costituire una prima ma valida premessa per finalizzare il monitoraggio e l'esame sui controlli interni dei Comuni.

I lavori si sono conclusi con l'amara considerazione che, anche nella regione Trentino Alto Adige, i recenti aumenti dei compensi spettanti all'organo di revisione, non onorano ancora sufficientemente l'impegno connesso, non solo ai sempre crescenti adempimenti, ma soprattutto a un ruolo centrale di questo organo, nel contribuire al miglioramento dei controlli interni e delle relative procedure.

(*) Presidente Ancrel Südtirol Trentino