La riforma amplia la riduzione per il ravvedimento operoso
Il Dlgs 87/2024 nel revisionare il sistema sanzionatorio tributario, ha introdotto un’importante modifica all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 Dlgs 472/1997. In particolare, recependo gli indirizzi della legge delega sulla riforma fiscale, il decreto ha modificato il citato articolo 13, ampliando la possibilità di ravvedersi con la riduzione della sanzione prevista ad 1/7 per periodi di ritardo più lunghi e limitando quella a 1/6 al solo caso di utilizzo da parte dell’Ente dell’innovato istituto del contraddittorio preventivo ed obbligatorio.
In dettaglio:
a) la lettera b-bis dell’articolo 13 Dlgs 472/1997 che per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024 prevedeva «la riduzione ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione», ora è stato cambiato con la riduzione «ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione». Ciò significa che superato il termine della dichiarazione dell’anno in corso, per il cui ravvedimento è prevista una riduzione ad 1/8 della sanzione (lettera b), il contribuente, purchè prima di un’eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, può utilizzare lo strumento di sanatoria della violazione con la sola riduzione ad 1/7; facendo scomparire, in tal modo, l’ulteriore riduzione ad 1/6 di cui alla lettera b-ter, la quale, come vedremo di seguito, ha tutt’altro tenore letterale.
b) la lettera b-ter dell’articolo 13 Dlgs 472/1997, interamente sostituita, prevede nella sua stesura odierna, per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024, «una riduzione a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero a seguito dell’invito al contraddittorio preventivo all’avviso di accertamento». La nuova norma apre, in tal modo, la possibilità al contribuente di ravvedersi anche in caso di ricezione dell’invito a controdedurre, di fatto semplificando la riscossione dei provvedimenti, ancora prima di emetterli; preme tuttavia sottolineare, come nello specifico caso dei tributi locali, considerato il fatto che il contraddittorio troverà applicazione principalmente per la contestazione di omesse ed infedeli dichiarazioni, tale forma di ravvedimento, altresì tipica della violazione concernente l’omesso versamento, potrebbe avere una limitata applicazione.
Di seguito si ripotano le tabelle di confronto delle percentuali di ravvedimento per l’omesso versamento, a confronto rispetto alla precedente disposizione normativa, con riferimento anche al fatto della riduzione della sanzione dal 30% al 25%:
Termini e percentuali ravvedimento previgente
Termini e percentuali ravvedimento modificati dal 1° settembre 2024
(*) Docente Anutel
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