La società sconta l’Imu sugli immobili pignorati non ancora trasferiti
Per la Ctp Milano 859/05/2021 confermata invece l’esenzione dall’Imu per i beni merce
Gli immobili della Srl di costruzione, pignorati a causa del mancato pagamento di mutui contratti per l’attività d’impresa, sono comunque soggetti all’Imu in capo alla stessa società, fino a quando non avverrà il loro trasferimento a terzi. Mentre, gli immobili merce dell’impresa costruttrice sono esenti dall’imposta. Lo ha stabilito la Ctp Milano con la sentenza 859/05/2021 (presidente Nocerino, relatore Chiametti).
Una Srl, che si occupa della costruzione di immobili da diversi decenni, aveva avuto nel 2016 qualche difficoltà con le vendite, avanzandosi diverse unità immobiliari per le quali il Comune aveva richiesto il pagamento dell’Imu. La società impugnava l’avviso, eccependo che si sarebbe trattato in parte di immobili pignorati, per i quali - a suo dire - non sarebbe dovuta l’imposta e, in altra parte, di immobili merce dell’impresa, esenti dal tributo.
Per quanto concerne i primi, il collegio ha stabilito che la procedura di pignoramento, fino a quando non viene definita con la vendita a un soggetto terzo e la conseguente emissione del decreto di trasferimento, non comporta alcuna modifica della soggettività passiva Imu: pertanto fino a tale data, il debitore pignorato deve assolvere al versamento. Il carico tributario, invece, non si trasferisce medio tempore in capo al custode giudiziale del bene pignorato, perché questi non risulta mai possessore dell’immobile: la custodia, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità del bene e dei frutti che ne sono oggetto, sicché il debitore esecutato, seppur privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane proprietario.
Peraltro, il collegio di merito ha disposto l’assoggettamento a Imu ridotta al 50%, dato che si trattava di immobili privi di agibilità, per cui la normativa prevede una tassazione ridotta. In proposito, è stato recentemente stabilito che quando lo stato di inagibilità dell’immobile è noto al Comune, è da escludersi il pagamento dell’imposta in misura integrale, anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire della riduzione del 50% (Cassazione 8592/2021, 4243/2021).
Per quanto concerne, infine, gli immobili merce per i quali il Comune richiedeva l’Imu, la Ctp ha ricordato che dal 2014 sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. La Srl aveva allegato al fascicolo di causa il bilancio relativo all’annualità in contestazione, dal quale risultava che gli immobili in contestazione erano stati considerati “merce”: gli stessi erano entrati nel conto economico e nel dare dello stato patrimoniale, come rimanenze finali, integrando così i requisiti di legge per l’esenzione Imu, in quanto immobili ultimati destinati alla vendita e non locati.
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