I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le pronunce più recenti in materia di incarichi dirigenziali

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

Pubblico impiego – Dirigenti – Reclutamento esterno – Programmazione dei fabbisogni – Preventiva verifica interna

Il reclutamento esterno di dirigenti regionali non può avvenire senza la preventiva programmazione triennale dei fabbisogni di risorse umane e in coerenza con tale strumento di programmazione.

La procedura finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno è viziata nel caso in cui la ricerca all'esterno non sia preceduta dall’esito negativo dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, e, quindi, non sia conseguenza di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l'uso da parte dell’art. 19, comma 6, Dlgs 165/2001, del plurale "ruoli" per cui la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Riferimenti giurisprudenziali
Cons. Stato, Sez. VI, Sent n. 2228/2012

Riferimenti normativi
Dlgs 165/2001, art. 6
Dlgs 165/2001, art. 19, comma 6

Consiglio di Stato, Sezione V Giurisdizionale, Sentenza 17 luglio 2020, n. 4600

Pubblico impiego – Incarico dirigenziale – Revoca – Ragioni organizzative – Rotazione incarichi - Illegittimità

La revoca di un incarico dirigenziale può scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate.

La revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente.

La revoca anticipata, scaturita da una mera rotazione di incarichi a seguito di un nuovo mandato elettorale, non integra quella riorganizzazione richiesta dalla disciplina pattizia per una revoca anticipata di un incarico dirigenziale e deve, pertanto, ritenersi illegittima.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 2972/2017
Cassazione, Sez. Unite Civili, Sent. n. 3677/2009

Riferimenti normativi
Dlgs 267/2000, art. 109
Dlgs 165/2001, art. 21

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 21482

Pubblico impiego – Avvocatura regionale – Coordinatore – Diretta collaborazione Giunta regionale – Procedura di selezione – Valutazione comparativa – Illegittimità – Sospensione cautelare della nomina

La circostanza che l’Avvocatura regionale venga definita dalla legge regionale quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale non la rende per ciò solo un organo di indirizzo politico, né concorre a formare l’indirizzo e a perseguire fini politici.

L’attività svolta dall’Avvocatura e, inevitabilmente e conseguentemente, dal suo Coordinatore, è connotata da un elevato livello di professionalità e tecnica che, normativamente e deontologicamente, la sottrae, nell’esercizio della funzione difensiva dell’ente, a valutazioni di tipo squisitamente politico, non potendo ipotizzarsi nella scelta della strategia difensiva nel proporre (un) o resistere in giudizio una finalità di concorso nel perseguimento dei fini politici dell’ente.
Pur spettando al Presidente della Giunta regionale, la scelta del Coordinatore dell’Avvocatura dell’ente non può prescindere da un pubblico avviso e da una valutazione comparativa.

Deve ritenersi illegittima la nomina del Coordinatore dell’Avvocatura regionale nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non abbia pubblicato il relativo avviso e non avendo la stessa motivato né in ordine alla necessità di individuare il professionista cui conferire l’incarico tra soggetti esterni all’Amministrazione, né in relazione alla scelta dello specifico soggetto individuato.

Riferimenti giurisprudenziali
Cons. Stato, Sez. VI, Sent n. 2228/2012
Corte Costituzionale, Sentenza n. 53/2012

Riferimenti normativi
Costituzione, art. 97
Dlgs 165/2001, art. 19
Legge Regione Calabria n. 7/1996

Tribunale di Catanzaro, Sezione I Civile, Ordinanza 14 agosto 2020, n. 3581

Pubblico impiego – Dirigenti servizio sanitario – Procedura di selezione –Titolo di studio – Legittimità –

Il riferimento contenuto nell’art. 26, Dlgs 165/2001, in modo generico e indistinto, al “Diploma di laurea” quale requisito di accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, non può prescindere dall'analisi della disciplina di riforma dell'ordinamento didattico universitario.
Il legislatore con le disposizioni di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, dì progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studio ulteriore e specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea ha inteso richiedere il possesso dell'unica "laurea" oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all'esito di un corso di studi universitari di durata triennale.
Il riferimento dell’espressione “diploma di laurea” alla laurea triennale non esclude che possano essere comprese anche le lauree del vecchio ordinamento.

Riferimenti giurisprudenziali

Tar Lazio 16 gennaio 2012 n. 430;
Tar Lazio 3 novembre 2009 n. 10729

Riferimenti normativi
Costituzione, art. 97
Dlgs 165/2001, artt. 26-28

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 settembre 2020, n. 19617

Pubblico impiego – Direttore generale del SSN – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del lavoro pubblico contrattualizzato

Il rapporto di lavoro del direttore generale di un'Azienda sanitaria ha carattere esclusivo ed è incompatibile con l'instaurazione di altri rapporti di carattere dipendente o autonomo. A tal fine non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del Ssn sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.

L'Amministrazione è tenuta a verificare "ex ante" tutte le situazioni di conflitto di interessi, onde assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, che risponde anche al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'Amministrazione. In questo quadro si inserisce il comma 9 dell'art. 53 diretto agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che conferiscono "incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi". L'illecito in questione è un illecito amministrativo che non ha natura fiscale-tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Costituzionale, Sentenza n. 159/2018
Cassazione, Sezioni unite, Sentenza 31 ottobre 2019, n. 28210
Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza 26 settembre 2018, n. 22887

Riferimenti normativi
Costituzione, artt. 97-98
Dlgs 165/2001, art. 53
Dlgs  502/1992, art. 3-bis, comma 10

Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 11 novembre 2020, n. 25369

Pubblico impiego – Direttore generale del Ssn – Risoluzione del contratto – Illegittimità – Danno erariale indiretto

Costituisce danno finanziario per l’Azienda sanitaria il pagamento degli emolumenti al direttore generale, revocato illegittimamente, per il periodo in cui tale spesa non risulti correlata alla prestazione dell’attività lavorativa ma sia comunque dovuta come conseguenza della dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto.
Il danno sussiste anche nell’ipotesi in cui l’esborso sia stato deciso autonomamente dall’Amministrazione, in presenza di un rigetto del risarcimento del danno da parte del giudice del lavoro in sede cautelare.
La risoluzione del rapporto di lavoro in assenza di un previo contradditorio si pone in contrasto sia con i basilari principi di diritto e di civiltà giuridica che con i criteri previsti dalla contrattazione collettiva che regolavano l’istruttoria del procedimento per far valere la responsabilità dirigenziale. L’adozione della deliberazione che ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore generale, in violazione dei predetti principi e criteri generali depone per la grave colpevolezza dei componenti dell’organo che ha disposto la risoluzione, poi dichiarata illegittima.
Il danno deve essere calcolato con riferimento alle remunerazioni riconducibili al periodo intercorso tra la data di deposito dell’ordinanza cautelare del giudice del lavoro e la data di effettiva reintegra nell’incarico, trattandosi di esborsi conseguenza del ritardo con cui l’Ente ha dato esecuzione al provvedimento cautelare stesso, oltre che con riferimento ai compensi dovuti al legale dell’Asp ed a quello di controparte per effetto della condanna alle spese.

Riferimenti giurisprudenziali§
Corte Costituzionale, Sentenza 25 luglio 1996, n. 313
Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza 3 gennaio 2017, n. 58
Corte dei Conti, Sez. I Appello, Sentenza 26 settembre 2018, n.362

Riferimenti normativi
Dlgs 165/2001
Dlgs 207/2001
Legge regionale Puglia n. 15/2004

Corte dei Conti, Sezioni Giurisdizionale della Puglia, Sentenza 13 novembre 2020, n. 409