Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di armonizzazione contabile
Armonizzazione contabile – Riaccertamento straordinario dei residui
La Sezione ha rammentato che, nel quadro delle regole in tema di armonizzazione contabile, il principio cd della competenza finanziaria potenziata richiede, come noto, la registrazione nelle scritture contabili dell'ente delle sole obbligazioni attive e passive perfezionate, con imputazione contabile all'esercizio di scadenza in cui, quindi, il credito o il debito diviene esigibile. Al fine di adeguare la gestione al suddetto principio, agli enti interessati dal processo di armonizzazione contabile, è stato richiesto, dunque, di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui, consistente nella cancellazione dei residui corrispondenti ad obbligazioni non scadute, con la contestuale reimputazione degli stessi all'esercizio di scadenza, e nella conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati. Il Fondo pluriennale vincolato rappresenta un saldo finanziario costituito da entrate già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi ed è destinato, pertanto, a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi, evidenziando contabilmente la distanza temporale intercorrente tra acquisizione ed effettivo impiego delle risorse.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione per le Autonomie, n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 125/2019/PRSP
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 221/2018/PRSE
Riferimenti normativi
Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
Art. 1, commi 166 e 167, Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006)
Art. 148-bis, comma 3, del TUEL
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 66/2021/PRSE del 06.07.2021
Armonizzazione contabile – Fondo Pluriennale Vincolato
La Sezione ha ribadito che il principio contabile n. 5.4 di cui all'All. 4.2 Dlgs 118/2011 dispone che il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il medesimo principio contabile precisa, altresì, che il principio della competenza potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo, per le finalità programmate e previste. L'efficacia della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal Dlgs 118/2011 presuppone, dunque, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi, secondo le regole della competenza finanziaria potenziata, anche la puntuale e veritiera stima del FPV (oltre che del FCDE) che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. La Sezione, quindi, ha raccomandato un'attenta e conforme applicazione dei principi recati dall'armonizzazione contabile in materia di spese in conto capitale.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 163/2018/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia, n. 81/2017/PAR
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 118/2011
Art. 148-bis, comma 3, del TUEL
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 144/2021/PRSE del 14.06.2021
Armonizzazione contabile – Fondo Pluriennale Vincolato – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
La Sezione ha evidenziato che è necessaria una puntuale e rigorosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, nel caso in esame, risultavano vulnerati dalla marcata differenza negativa di parte corrente, dalla non corretta contabilizzazione del FPV d'entrata, la cui corretta determinazione avrebbe determinato un peggioramento dello stesso, dalla non consentita reimputazione di parte capitale di residui attivi riferita a mutui, dalla non corretta contabilizzazione del FCDE, dalla mancata costituzione del fondo rischi per contenziosi, dalla mancata costituzione delle giacenze di cassa vincolata, dall'avvenuto sforamento del parametro di deficitarietà n. 7. In questo senso, la Corte ha osservato che è opportuno, per il superamento delle criticità, il rispetto della normativa e dei principi contabili in relazione all'accantonamento del fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco e alla corretta contabilizzazione delle entrate relative ai mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché un proattivo monitoraggio degli Organismi partecipati.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 118/2011
Art. 148-bis, comma 3, del TUEL
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 138/2021/PRSP del 28.05.2021
Armonizzazione contabile – Autonomia regionale
In relazione alla specifica situazione derivante dal particolare regime di autonomia del territorio regionale, la Sezione ha evidenziato che spetta alla Regione garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale, mediante l'attuazione del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nell'ambito del quale la Regione ricopre il duplice ruolo di ente finanziatore e garante dell'attuazione del coordinamento della finanza pubblica. All'interno del sistema integrato è, quindi, la Regione ad operare un controllo capillare sul rispetto, da parte di tutti gli enti, degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal legislatore regionale negli artt. 19 e seguenti, Lr 18/2015, riguardanti il conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione, la riduzione del debito residuo e il contenimento della spesa di personale. Gli esiti della verifica vengono comunicati alla Sezione ai fini degli eventuali ulteriori accertamenti da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005. Tale procedura avvalora, quindi, la peculiarità dell'ordinamento regionale all'interno del quale, in materia di controlli contabili sugli enti locali, si realizza una sinergia tra Corte dei conti e Regione. In relazione al perimetro dell'ambito del controllo svolto dal Giudice contabile, la Corte, a fronte dell'impossibilità materiale di effettuare il controllo su tutti gli enti in tutti gli esercizi finanziari, ha adottato un sistema di campionamento progressivo degli enti da controllare, nell'intento di arrivare a comprendere, pur in un arco temporale articolato su qualche anno e, comunque, auspicabilmente entro il 2021, l'intero sistema della finanza locale del territorio regionale nel nuovo contesto determinato dal processo di armonizzazione contabile, individuando le eventuali situazioni di criticità per renderle destinatarie di interventi di controllo, ripetuti nel tempo, fino alla verifica dell'effettiva soluzione delle problematiche riscontrate.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 118/2011
Art.1, comma 166, Legge n. 266/2005
Art. 148-bis, comma 3, del TUEL
Armonizzazione contabile – Squilibri di bilancio
La Corte ha evidenziato che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali - ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, legge 266/2005 - per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. In particolare, il terzo comma dell'art. 148-bis Tuel prevede che, qualora nell'ambito della verifica vengano accertate situazioni di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, intervenga, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento da parte della Corte dei Conti, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 118/2011
Art. 148-bis, comma 3, del TUEL