Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di assunzione di personale
Assunzione di personale – Sostituzione del personale cessato dal servizio – Rispetto pluriennale equilibrio di bilancio – Presidio organo di revisione osservanza parametri – Sostenibilità finanziaria e capacità assunzionale – Comportamento ente
In tema di sostituzione del personale cessato dal servizio, la Sezione ha rilevato come sia necessario un accurato presidio dell’Organo di revisione circa l’osservanza dei parametri assunzionali con riferimento al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Infatti, nel vigente quadro normativo, la sostenibilità finanziaria rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti) al quale parametrare la capacità assunzionale, di modo che ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate. In questa prospettiva, poiché la sostituzione del personale cessato dal servizio rappresenta assunzione di personale in senso pieno, la stessa sarà possibile entro i limiti di capacità assunzionale dell’Ente.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 165/2023/PARI
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 82/2023/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 15/2021/PAR
Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Marche, Deliberazione n. 146 del 26/10/2023
Assunzione di personale – Cessazione di personale per dimissioni o mobilità – Assenza di rilevanza della neutralità sul bilancio degli oneri relativi alla sostituzione del personale – Sostenibilità finanziaria della spesa per il personale – Comune c.d. virtuoso – Verifica rispetto principio sostenibilità – Misurazione sostenibilità attraverso i valori soglia
La Corte ha evidenziato che, in caso di cessazione di personale per dimissioni o mobilità, l’asserita neutralità sul bilancio degli oneri relativi alla sostituzione del personale cessato non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla disciplina sulla sostenibilità finanziaria della spesa, introdotta con l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. In tal senso, ha affermato il seguente principio: «Posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019.».
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 82/2023/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 85/2021/PAR
Riferimenti normativi
Art. 4, comma 2, D.M. 17 marzo 2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 136 del 19/10/2023
Assunzione di personale – Assunzione etero-finanziata – Neutralità spesa e correlata entrata – Irrilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali – Coerenza regime particolare con principi in materia di corretta determinazione capacità assunzionali
Il Collegio ha precisato che il meccanismo introdotto dall’art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 – peraltro, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 801, della Legge n. 178/2020 – sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019. Inoltre, ha ritenuto d’obbligo evidenziare che tale peculiare regime riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne, altresì, le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. Secondo il Collegio, la disciplina è anche coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 65/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 91/2020/PAR
Riferimenti normativi
Art. 1, comma 801, Legge n. 178/2020
Art. 57, comma 3-septies, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 136 del 25/09/2023
Assunzione di personale – Ente privo di ruoli dirigenziali – Revisione statutaria e introduzione dirigenza – Libera facoltà Ente – Obbligo rispetto limiti contenimento spesa personale
Con riferimento alla possibilità per un Ente, privo di personale di qualifica dirigenziale, di introdurre nel proprio assetto organizzativo la dirigenza, la Sezione ha affermato il seguente principio: «È rimessa all’Ente la facoltà di procedere all’introduzione dei ruoli dirigenziali, nel rispetto del quadro ordinamentale dettato dalle disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti, art. 1, della legge n. 296/2006. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunzionali secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l’ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle citate disposizioni di riferimento».
Riferimenti normativi
Art. 7, D.M. 17 marzo 2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 176 del 15/09/2023
Assunzione di personale – Consorzi di comuni e Unioni di comuni – Distinzione organismi – Previsione per le Unioni di fruire delle capacità assunzionali dei comuni partecipanti – Impossibilità per i comuni partecipanti di cedere le proprie capacità assunzionali ai Consorzi – Divieto applicazione estensiva disposizione relativa alle Unioni – Esclusione importi relativi alla cessione dal computo del limite di spesa per il personale
La Corte ha ricordato che occorre tenere distinti i Consorzi di comuni, previsti dall’art. 31 del Tuel, dalle Unioni di comuni, previste dall’art. 32 del Tuel. Solo per le Unioni di comuni, infatti, la legge contempla la possibilità di fruire delle capacità assunzionali dei comuni partecipanti: l’art. 32, comma 5, del Tuel prevede che “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”. Diversamente, per i Consorzi di comuni manca un’espressa previsione in tal senso; ne consegue che per questi ultimi organismi la possibilità di cessione della capacità assunzionale, da parte degli enti partecipanti, debba essere esclusa, non potendo applicarsi estensivamente una disposizione normativa dettata specificatamente per una tipologia di organismo (le Unioni) strutturalmente differente e non assimilabile. Pertanto, laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di comuni, come previsto dall’art. 32 del Tuel, il Comune cedente, in virtù dell’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, non deve includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, dal momento che per l’Ente la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, alla avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente.
Riferimenti normativi
Art. 7, comma 1, D.M. 17 marzo 2020
Art. 1, commi 557-quater e 562, Legge n. 296/2006
Artt. 31 e 32, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 158 del 17/07/2023