Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di salario accessorio
Salario accessorio – Contrattazione integrativa – Imputazione contabile – Acquisizione natura di entrate vincolate
La Sezione ha evidenziato che, in base al punto 5.2, lett. b), del Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le spese relative al trattamento accessorio e premiante dovrebbero essere impegnate all'atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa ed imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, ovvero all'esercizio in cui se ne prevede la liquidazione. Pertanto, alla fine dell'esercizio in cui è intervenuta la delibera di costituzione del fondo per il trattamento accessorio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, le risorse destinate alla copertura del relativo stanziamento di spesa acquistano definitivamente la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 132/2018/PRSP
Riferimenti normativi
Punto 5.2, lett. b), Allegato 4/2, D.lgs. n. 118/2011
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, Deliberazione n. 80 del 12.10.2021
Salario accessorio – Piani di razionalizzazione – Recupero somme indebitamente erogate – Risparmio finanziario utilizzato reale e non fittizio
A parere della Corte nella definizione Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2016. A tal proposito, ha richiamato la deliberazione n. 66/2020/PAR, del 7 aprile 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha ripercorso i passaggi salienti delle deliberazioni di maggior interesse rese dalla Corte dei conti in tema di recupero di somme indebitamente inserite nei fondi per le risorse decentrate e di resti assunzionali, in relazione ai quali viene ribadito il principio secondo il quale "il risparmio finanziario utilizzato dagli enti debba essere reale e non fittizio, come già evidenziato, altresì, dalla Sezione regionale di controllo della Liguria con deliberazione n. 82/2017". Tale interpretazione trova conferma proprio nella lettera dell'art. 1, comma 226, della legge n. 208/2015.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 66/2020/PAR
Riferimenti normativi
Art. 4, comma 1, D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 68/2014
Art. 1, commi 226 e 228, Legge n. 208/2015
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 236 del 11.10.2021
Salario accessorio – Presupposto erogazione trattamento – Individuazione risorse – Costituzione fondo – Sottoscrizione accordo decentrato
La Sezione ha evidenziato che ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale, procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo salario accessorio, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali. Detta procedura si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali: la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse; la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva, in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse; la terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.
La sottoscrizione del contratto decentrato, quindi, rappresenta il presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento. Ne consegue che, come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, Sezione Controllo Veneto deliberazione n. 263/2016/PAR) atteso che "è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse".
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 86/2020/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Marche, n. 40/2020/PRSP
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 236/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 218/2015/PAR
Riferimenti normativi
Punto 5.2, lett. b), Allegato 4/2, D.lgs. n. 118/2011
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Basilicata, Deliberazione n. 72 del 23.09.2021
Salario accessorio – Compensi legali interni – Esclusione limiti retribuzione accessoria
La Corte ha evidenziato come gli orientamenti maturati dopo l'avvento del D.L. n. 90 del 2014 siano concordi nel ritenere, anche in aderenza alla pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 51/2011/QM, che per tutti i compensi professionali ai legali interni non possano trovare applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale (oggi aventi fonte nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017), ma quelli, specifici, contenuti nell'art. 9 del citato D.L. n. 90/2014. Detta disciplina, prevedendo la corresponsione di compensi ai soli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, finalizzati a remunerare l'attività professionale specifica di questi ultimi, non consente la ripartizione, in sede di contrattazione decentrata, a favore della generalità dei dipendenti, rendendo impropria l'applicazione del limite complessivo posto alla retribuzione accessoria di tutto il personale.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 50/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 12/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 200/2014/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 259/2014/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 127/2014/PAR
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 51/2011/QM
Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 9, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Basilicata, Deliberazione n. 76 del 16.09.2021
Salario accessorio – Servizi aggiuntivi – Incremento fondo risorse decentrate
La Sezione, in relazione al quarto comma dell'art. 43 della legge n. 449/1997, ha chiarito che trattasi di disposizione volta a consentire l'acquisizione di "nuove" risorse finanziarie da destinare all'incentivazione del personale, senza gravare in alcun modo a carico dei bilanci degli enti. Trattandosi di attività o servizi che non rientrano tra i compiti istituzionali dell'ente (si parla, infatti, di servizi aggiuntivi), quest'ultimo deve essersi dotato di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, stabilisca le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno effettivamente consentito il soddisfacimento della richiesta del cittadino utente. Ad ogni modo, in chiave generale, la corresponsione del salario accessorio, nelle varie forme in cui questo è previsto, deve essere correlata ad una programmazione basata su criteri predeterminati e misurabili, nell'osservanza di tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio.
Con specifico riferimento al quesito sottoposto all'esame della Corte, la stessa ha rilevato come la giurisprudenza contabile abbia avuto modo di affermare che "La celebrazione dei matrimoni in luoghi e orari non abituali può essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 43, co. 4, non essendo l'ente obbligato a svolgere i matrimoni in luoghi differenti dalla casa comunale in orari diversi da quelli di servizio dei dipendenti. La riconducibilità di tale fattispecie nell'ambito della norma richiamata, anzi, consente di valorizzare la norma in esame e il fine della stessa, che è quella, appunto, di valorizzare l'acquisizione di nuove risorse finanziarie".
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 322/2019/PAR
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 56/CONTR/2011
Riferimenti normativi
Art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21 maggio 2018
Art. 4, comma 4, CCNL 5 ottobre 2001
Art. 119 D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1° aprile 1999
Art. 43, comma 4, Legge n. 449/1997
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 135 del 01.09.2021