Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di Imu
IMU – Alloggi sociali in locazione – Esenzione tributo – Deroga onere presentazione dichiarazione – Immobili diversi categoria A – Assenza requisito natura alloggiativa – Mancata prova vincolo pertinenziale – Inapplicabilità esenzione
La Sezione ha affermato che gli immobili di proprietà degli enti ex I.A.C.P., appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano certamente nella definizione di “alloggi sociali” – così come disciplinati dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e dall’art. 10, comma 3, del D.L. n. 47/2014 – e godono dell’esenzione IMU prevista dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili. L'esenzione, invece, non può essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 23680/2020
Riferimenti normativi
Art. 10, comma 3, D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014
Art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
Art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
Art. 1, comma 2, Decreto Ministero Infrastrutture 22 aprile 2008
Corte Giustizia Tributaria 1° Napoli, Sezione Quattro, Sentenza n. 1886 del 08/02/2023
IMU – Impresa costruttrice – Immobili destinati alla vendita, non locati – Beni-merce – Principio di attrazione al reddito di impresa – Esenzione tributo
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 102/2013, le imprese costruttrici proprietarie dei cc.dd. “immobili merce”, destinati alla vendita e non locati, hanno diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU. Altresì, ha evidenziato che tali immobili sono sottratti alla ratio del regime impositivo previsto dall’IMU per i redditi fondiari (artt. 55, 83, 92 TUIR), poiché idonei, piuttosto, a generare reddito di impresa, sulla base del cd. principio di attrazione al reddito d’impresa; pertanto, se iscritti in bilancio come beni-merce, detti immobili beneficiano dell’esenzione IMU.
Riferimenti normativi
Art. 2, comma 2, D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013
Artt. 55, 83 e 92, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Corte Giustizia Tributaria 2° Lombardia, Sezione Ventitré, Sentenza n. 5036 del 16/12/2022
IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale – Costruzioni necessarie svolgimento attività agricola – Requisito soggettivo – Qualifica imprenditore agricolo – Non necessaria identità con soggetto d’imposta
Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011, il Collegio ha affermato che non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. La disposizione si limita, infatti, a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice civile, senza, tuttavia, esigere che la qualifica di imprenditore agricolo debba essere necessariamente esercitata dal soggetto d’imposta. Dal tenore letterale della norma, ne consegue che il requisito soggettivo, quand’anche ritenuto necessario, dovrebbe essere inteso nel senso del possesso della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo e non nel senso della predetta identità soggettiva.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 23386/2021
Riferimenti normativi
Art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
Circolare ministeriale n. 3/DF del 18.05.2012
Art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994
Art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 504/1992
Art. 2135, c.c.
Corte Giustizia Tributaria 2° Toscana, Sezione Quattro, Sentenza n. 1409 del 01/12/2022
IMU – Enti non commerciali – Scuole paritarie – Requisiti esenzione tributo – Attività gratuita o corrispettivo simbolico – Inapplicabilità esenzione retta superiore 50% costo servizio
In tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, la Sezione
ha chiarito che l’agevolazione deve avere ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economiche e che le attività devono essere svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico. La Sezione, inoltre, ha ricordato che, in base al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 giugno 2014, il compenso, per avere natura simbolica, non deve essere commisurato al costo del servizio e che se il compenso supera la metà del prezzo medio del servizio è escluso il diritto all’esenzione. Nel caso di specie, poiché le rette applicate agli studenti, mediamente, superavano il 50% del costo del servizio, la Sezione ha ritenuto che si trattasse di attività commerciale non esente da imposta comunale.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 24044/2022, n. 6795/2020, n. 22233/2019, n. 13970/2016, n. 24500/2009 e n. 7415/2009
Riferimenti normativi
Decreto MEF del 26 giugno 2014
Commissione UE, Decisione 19 dicembre 2012
Art. 4, comma 3, lett. c), Decreto MEF n. 200 del 19 novembre 2012
Art. 7, lett. i), D.lgs. n. 504/1992
Art. 87, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 35123 del 29/11/2022
IMU – Agevolazioni – Prima casa – Illegittimità della norma che esclude ogni agevolazione per i coniugi con diverse residenze in differenti comuni – Violazione artt. 3, 31 e 53 Costituzione
La Corte ha evidenziato che l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 determina una penalizzazione per coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile, poiché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile, che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell’esenzione IMU sull’abitazione principale. Invece, la scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell’unione civile determina l’effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio e, di conseguenza, risulta legittimo il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 1199/2022, n. 36676/2021, n. 17408/2021, n. 20130/2020, n. 4170/2020, n. 4166/2020, n. 15439/2019, n. 23833/2017, n. 3011/2017
Corte Costituzionale, n. 120/2020 e n. 242/2017
Circolare MEF n. 3/DF del 2012
Riferimenti normativi
Art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.
215/2021
Art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 2020)
Art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
Art. 4, comma 5, lett. a), D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012
Art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
Art. 8, D.lgs. n. 23/2011
Corte Costituzionale, Sentenza n. 209 del 13/10/2022