I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di ICI

immagine non disponibile

di Carmelo Battaglia

ICI Esercizio potere impositivo Computo termine decadenza Omessa dichiarazione Omesso versamento Individuazione dies a quo

La Sezione ha precisato che, per delimitare dal punto di vista temporale l'esercizio del potere impositivo previsto per i tributi locali, è necessario distinguere due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine di decadenza: nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, per individuare il dies a quo, deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato; diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo, deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione è stata presentata ed omesso il versamento, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, n. 296 del 2006, è quello successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato; nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 16467 del 20/05/2022

ICI Avviso accertamento Obbligo sottoscrizione Indicazione a stampa soggetto responsabile Legittimità atto

La Sezione ha ricordato che, in materia di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione - prevista dall'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 - può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, n. 12756/2019 e n. 20268/2017

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006
Art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 16465 del 20/05/2022

ICI Revisione classamento Presupposto Modifica valore immobili microzona Motivazione ragioni su specifica unità immobiliare

La Sezione ha evidenziato che, secondo un orientamento interpretativo che si è progressivamente consolidato, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona; ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate anche le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto. In detta sede, dunque, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Infatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 26657/2020, n. 13390/2020, n. 32546/2019, n. 31112/2019, n. 29988/2019 e n. 9779/2019
Corte Costituzionale n. 249/2017

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 335, Legge n. 311/2004
Art. 8, comma 7, D.P.R. n. 138/1998

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 15123 del 12/05/2022

ICI Variazioni catastali Decorrenza efficacia variazioni Eccezioni

La Sezione ha ricordato che, in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 504/1992 è che le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali. Detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia. Ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 27024/2017, n. 20463/2017, n. 11844/2017, n. 3168/2015, n. 13018/2012 e n. 21310/2010

Riferimenti normativi
Art. 5, comma 2, D.lgs. n. 504/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 13551 del 29/04/2022

ICI Inizio assoggettamento imposta Iscrizione immobile catasto edilizio Presupposto sufficiente, non necessario Criteri alternativi

La Sezione ha evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Corte, in tema di ICI, l'iscrizione di un fabbricato al catasto è, di per sé, presupposto principale e condizione sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato. Tuttavia, l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità), ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 39574/2021, n. 11646/2019, n. 3436/2019, n. 20319/2017 e n. 8781/2015

Riferimenti normativi
Artt. 1 e 2, D.lgs. n. 504/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 12221 del 14/04/2022