I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Le variazioni di bilancio da approvare entro il 31 dicembre

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di Vittorio Spanò (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le variazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 175 del Tuel sono un importante strumento a disposizione dell’organo consiliare, esecutivo e del responsabile finanziario/spesa da utilizzare al fine di variare il bilancio di previsione finanziario nell’orizzonte temporale di riferimento sia in termini di competenza che di cassa parte entrata e parte spesa.

Entro il termine ultimo del 31 dicembre, per ciascuno degli esercizi del bilancio possono essere adottate le seguenti tipologie di variazioni:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

Ai sensi dell’articolo 175 comma 5-quater nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

Per questo motivo la scadenza del 31 dicembre entro la quale il responsabile finanziario può effettuare le variazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5-quater senza il parere del revisore risulta molto importante e da tenere bene in considerazione.

Il fondo di riserva come indicato dall’articolo 166 comma 2 del Dlgs 267/2000 deve essere utilizzato nei casi in cui:

- Si verifichino esigenze straordinarie di bilancio;

- Le dotazioni degli interventi di spesa risultino insufficienti.

Ai sensi dell’articolo 176 del Tuel, il fondo di riserva può essere utilizzato con prelevamenti deliberati dalla Giunta entro il 31 dicembre al fine di incrementare gli stanziamenti di spesa insufficienti.

(*) Responsabile finanziario e tributi del Comune di Davoli (CZ)

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