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Le verifiche dell’organo di revisione sul decreto Pnrr 4

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di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel

Il Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGiS della spesa pagata.

Il Documento si compone di tre parti, costituite dal Titolo I “Governance per il Pnrr e il Pnc”, Titolo II “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del Pnrr e del Pnc”, Titolo III “Disposizioni finali”.

Una lettura attenta di quanto concordato con la Commissione Ue evidenza la necessità di controlli e verifiche da parte dell’organo di revisione, perché il Governo può attivare i poteri sostitutivi nel caso di un disallineamento tra i cronoprogrammi degli interventi e i dati comunicati dagli enti al sistema informatico Regis, che si conferma come il sistema di controllo, rendicontazione e monitoraggio del Pnrr.

In conclusione, il Dl conferma che gli interventi sono solo ammessi al finanziamento Pnrr e di conseguenza se la Commissione Ue verifica «l’omesso o l’incompleto conseguimento degli obiettivi», l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento è obbligata a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.

L’Ancrel, in attesa della pubblicazione del decreto legge, richiama l’attenzione dei revisori su alcuni articoli.

L’articolo 2 rubricato «Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR», riprende la finalità del «fattore tempo», richiamando in modo esplicito il conseguimento nei tempi prefissati dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali fissati per la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr. È obbligo per i soggetti attuatori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di aggiornare sul sistema informatico ReGiS, l’avanzamento procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento realizzato alla predetta data. Sarà compito dell’Unità di Missione, provvedere entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema ReGiS, il rispetto da parte dei Soggetti Attuatori del relativo conseguimento.

Il controllo del Revisore parte da quanto inserito nel fascicolo informatico/ cartaceo e si concretizza in:

• una richiesta all’ente dei dati di aggiornamento popolati nel sistema informatico ReGiS e il relativo rispetto dei cronoprogrammi. In caso di incoerenza tra il procedurale e finanziario il Rup deve motivarne le ragioni;

• una verifica in bilancio per la coerenza dei dati riportati a sistema ReGiS (collaborazione con il Servizio Finanziario e i Rup dei diversi interventi).

L’articolo 11 rubricato «Procedure di gestione finanziaria delle risorse PNRR», riprende il concetto della tempestiva attuazione degli interventi PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN del 8 dicembre 2023 (rimodulazione) e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti. Importante è la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori che di norma è pari al 30% del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

Si evidenzia che il riconoscimento dell’anticipazione deve rispondere al corretto avvio delle procedure propedeutiche alla fase operativa.

Il controllo del Revisore si sostanzia in:

• una verifica della reversale dell’anticipazione, della sua contabilizzazione e della quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato (collaborazione con il Servizio Finanziario).

L’articolo 35 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali – Piccole Opere», il quale modifica, integra e abroga diversi commi della legge n. 160 del 2019.

Nello specifico, l’attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull’inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

Altro dato importante, concerne il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori, il contributo riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con il decreto del ministero dell’Interno da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori.

Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori comporta la revoca del contributo con decreto del ministero dell’Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026.

Il controllo del revisore si concentra su:

• una verifica del caricamento dei Cup a sistema per le annualità 2020-2024.

• In caso di mancato popolamento dei Cup nel sistema delle annualità 2020-2024, controllare che gli stessi siano inseriti entro il 30 aprile 2024.

L’articolo 41 rubricato «Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni», di rilevante importanza per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore 10 giorni. L’attenzione deve partire dall’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Deve essere predisposto un Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il Piano dovrà indicare le misure volte ad assicurare: l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Tuel Dlgs 267/2000, l’inserimento nell’organizzazione comunale di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, finalizzata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del Tuel, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del Fcde nel bilancio di previsione annuale.

La proposta del piano deve essere approvata dalla giunta, previa acquisizione ai sensi dell’articolo 49 del Tuel del parere del responsabile finanziario dell’ente e dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo 2024 al ministero dell’Economia e delle finanze che ne monitora l’attuazione attraverso l’istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro.

Il controllo del revisore si sostanzia nella:

• verifica delle cause che hanno portato al mancato rispetto dei tempi di pagamento;

• verifica di approvazione del Piano da parte della Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Ancrel raccomanda ai revisori di verbalizzare i controlli effettuati e di allegare le carte di lavoro, le check list e quanto altro è esaminato per l’esito del controllo.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale
(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale

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