I temi di NT+L'ufficio del personale

Limite delle assunzioni, procedimento disciplinare, assenza alle prove e verbalizzazione del concorso

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Un nuovo limite per le assunzioni con forme di lavoro flessibili?

Riguardo la sussistenza di deroghe ai vincoli di spesa per lavoro a tempo determinato per gli enti locali che nel 2009 per la stessa tipologia di spesa abbiano avuto un costo contenuto, la Corte dei conti delle Marche con deliberazione n. 112/2024/PAR ha rammentato che:
- la deliberazione n. 1/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie ha sancito che «Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 e successive modifiche e integrazioni, l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte a un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento…»;
- con la successiva deliberazione n. 15/2018/QMIG la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che il principio fissato con la deliberazione n. 1/2017/QMIG, con riferimento all’ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, debba «trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria»; affermando quindi il seguente principio di diritto «Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del Dl n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni, l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento».

Riapertura del procedimento disciplinare

L’amministrazione datrice di lavoro può procedere alla riapertura del procedimento disciplinare nel momento in cui, comunque, venga ad acquisire la copia integrale del provvedimento assunto in sede penale (notizia circostanziata), non potendosi ritenere che il meccanismo richiamato dall’articolo 55-ter, comma 4, del Dlgs 165/2001 – e cioè la comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice penale – costituisca l’unico legittimo canale di acquisizione della decisione stessa. Inoltre, la riapertura del procedimento disciplinare, disposta ai sensi dell’articolo 55-ter del Dlgs 165/2001, non comporta una violazione del principio del ne bis in idem, poiché il procedimento disciplinare resta, comunque, unitario sin dall’inizio, seppur articolato in due fasi, e termina solo all’esito di quello penale, di conseguenza la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della pubblica amministrazione che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce retroattivamente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 26 giugno 2024, n. 17465.

Esclusione candidata assente prove scritte

Il Tar Lazio, sede di Roma, sezione quinta, nella sentenza 8 luglio 2024, n. 13680 ha concluso che «la tutela della maternità e delle pari opportunità tra persone appartenenti a diversi sessi non si spinge sino a giustificare, senza limiti, il differimento delle prove di un concorso pubblico. Contemperando tutti gli interessi coinvolti, infatti, se non vi sono ostacoli a rinviare le prove che non si svolgono contemporaneamente per tutti i candidati, come quelle orali, non si giustifica invece la previsione di una sessione suppletiva delle prove scritte, che, in virtù dei principi di parità di trattamento tra i candidati e trasparenza, devono necessariamente svolgersi nello stesso momento». I magistrati hanno così analizzato il ricorso di una candidata a una procedura concorsuale, non ammessa all’orale per mancata partecipazione alle prove scritte a causa del proprio stato di salute.

Sottoscrizione del verbale della commissione di concorso

La verbalizzazione delle prove concorsuali ha una funzione essenzialmente strumentale e probatoria, quindi le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione. Il verbale è, infatti, sostanzialmente la documentazione della volontà espressa dall’organo collegiale, tale dunque da non invalidare, di per sé, le operazioni dell’organo medesimo, quando queste si siano svolte regolarmente e dall’intestazione dell’atto risulti la presenza anche dei componenti della Commissione che non hanno sottoscritto il verbale. La mancanza di sottoscrizione va, dunque, considerata quale mera irregolarità e non idonea a inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa l’effettività e veridicità del suo contenuto, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che la “soluzione” della firma digitale ‘avrebbe consentito di certificare in modo assai più garantistico, come richiesto dalla legge, la volontà collegiale espressa dalla Commissione attestata nel verbale della seduta’, senza però contestare la veridicità del contenuto del verbale medesimo. È quanto affermato dal TAR Lazio sede di Roma, sezione I-quater, nella sentenza 8 luglio 2024, n. 13755.