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Lo schema di parere del riaccertamento ordinario dei residui 2020

di Michele Tetro (*) - Rubrica a cura di Ancrel

In applicazione delle previsioni di cui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, relativo alla gestione dei residui (sia attivi sia passivi), in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi. Pertanto, è necessario che i revisori stimolino gli enti ad avviare al più presto questa attività di ricognizione. Il riaccertamento ordinario dei residui che trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, è effettuato come detto annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Lo schema di parere dell'organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020, predisposto dal gruppo di lavoro «Ordinamento finanziario e contabile» dell'Ancrel è disponibile per gli associati al seguente indirizzo web. Nello schema è stato evidenziato che in vista della certificazione 2020 Covid-19 è ritenuto opportuno che in sede di riaccertamento i singoli responsabili dell'ente effettuino un'attenta istruttoria sulle minori entrate, maggiori spese e minori spese Covid-19 oggetto di certificazione. Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In questo caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

La ricognizione dei residui è diretta a verificare:
• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
• l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
• la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
• i crediti di dubbia e difficile esazione;
• i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
• i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
• i debiti insussistenti o prescritti;
• i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere a una loro riclassificazione;
• i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di questo esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Si rammenta che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere a una naturale stabilizzazione mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (deliberazione della Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/QMIG). L'articolo 3, quarto comma, del Dlgs 118/2011, richiamato dall'articolo 228, comma 3, del Tuel, ha precisato che, nell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, possono essere conservate le sole entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate, nonché le spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato, devono essere, invece, reimputate all'esercizio in cui diverranno liquidabili (mediante l'eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato).

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, infatti, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (articolo 186 del Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo sia per gli impegni liberi sia per quelli vincolati dando copertura a predeterminate spese (articolo 187 del Tuel), nonché ripianando eventuali disavanzi di amministrazione o di gestione (articolo 193 del Tuel). Nel caso in cui, pertanto, l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di dubbia esigibilità perché stimati con troppa approssimazione, la copertura delle spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Per questi motivi deve essere prestata particolare attenzione alla procedura di riaccertamento. Il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Le amministrazioni comunali dovranno quindi prestare attenzione alla verifica dell'accertamento dell'entrata destinata a dare copertura alle spese esigibili negli esercizi successivi a quello di riferimento così come alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal principio contabile per l'iscrizione e il mantenimento del fondo pluriennale vincolato non operando la confluenza delle somme, costituenti lo stesso, al risultato di amministrazione (Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

In particolare, la gestione del Fpv deve avvenire in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui il fondo costituisce uno strumento attuativo proprio in considerazione della valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa. Deve essere, pertanto, verificata la corretta applicazione da parte dell'ente della disciplina armonizzata che richiede che vi sia stretta correlazione tra il mantenimento degli impegni di spesa e i cronoprogrammi di investimento: ciò impone un constante monitoraggio dello sviluppo dei programmi di spesa per giustificare le ragioni della conservazione delle relative poste nel Fpv e per garantire il corretto utilizzo di questo fondo.