Materie, bandi e commissioni di concorso, assunzioni di dirigenti-avvocati
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
A chi compete la nomina della commissione di concorso
Risulta illegittimo il provvedimento del Segretario/Presidente di nomina degli altri componenti della commissione, quando il regolamento (in base a quanto prescritto dall’articolo 107, comma 3, lettera a), del Tuel) preveda che la commissione esaminatrice del concorso sia nominata con atto del responsabile competente in materia di personale. Il regolamento dell’ente sull’accesso agli impieghi può, invece, legittimamente prevedere che il Segretario comunale presieda le commissioni di concorso, in quanto non contrastante con l’articolo 107, comma 3, lettera a), del Tuel, dal momento che sia l’articolo 97, comma 4, lettera d), del medesimo decreto, statuisce che il Segretario «esercita ogni altra funzione, attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco», sia l’articolo 101, comma 2, del contratto 17 dicembre 2020 prevede espressamente che lo stesso possa presiedere le commissioni di concorso. Sono queste le conclusioni della sentenza del Tar Basilicata, sezione I, n. 222/2023.
Selezioni per assunzioni di dirigenti-avvocati
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza 15 settembre 2023 n. 581 ha affermato che la pubblica amministrazione può legittimamente richiedere, ai fini dell’ammissione a selezioni per il conferimento di incarichi (a tempo determinato) di dirigente-avvocato, il requisito di ammissione dell’iscrizione al competente albo professionale. In proposito, i giudici amministrativi rilevano che i requisiti di ammissione ai concorsi pubblici vanno definiti dalla pubblica amministrazione, tenendo conto delle finalità delle procedure di reclutamento e del profilo messo a bando, di talché per determinati profili è ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, rientrando nella discrezionalità della stessa amministrazione stabilire di privilegiare, ed in quale misura, l’esperienza professionale dei candidati; pertanto, tenuto conto della finalità della selezione di reclutare soggetti in grado di esercitare immediatamente la professione forense, e non semplicemente professionisti teoricamente abilitati a farlo, la clausola dell’avviso pubblico si palesa pienamente ragionevole, perché salvaguarda l’interesse dell’amministrazione ad individuare professionisti che, in quanto in possesso del requisito di recente iscrizione all’albo, hanno all’attualità concretamente esercitato la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ex articolo 21 della legge 247/2012 (Nuova disciplina della professione forense) ed hanno conseguentemente proficuamente adempiuto agli obblighi di aggiornamento e di formazione continua ex articoli 11 e 15 della predetta legge.
Materie d’esame nei concorsi pubblici
Le materie d’esame indicate nel bando di concorso vincolano definitivamente l’amministrazione e la commissione giudicatrice che, da queste, non può discostarsi in sede di predisposizione e somministrazione delle prove. Lo ha confermato la sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione I-quater, 18 settembre 2023 n. 13846 nella quale è stato altresì precisato che non è consentito alcun procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi. Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere scelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse – e sempre che a tale operazione non si oppongano interessi pubblici diversi e di maggior rilievo – che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.
Pubblicazione dei bandi di concorso, le norme regionali non possono derogare da quelle statali
«La Corte costituzionale con la sentenza 11 luglio 2023, n. 140 in tema di procedure selettive dirette al reclutamento di pubblici dipendenti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’articolo 3, comma 2, terzo periodo, della L.R. Valle d’Aosta n. 8/2022, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei bandi delle procedure selettive volte all’assunzione di due unità di personale presso la struttura istituita nell’ambito dell’ARER, entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi, poiché la natura aperta della procedura implica adeguate modalità di pubblicazione dei bandi concorsuali, quali la pubblicazione nel BUR, consentendo così un’ampia conoscibilità della loro indizione allo scopo di permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti. Pertanto, relativamente al reclutamento di pubblici dipendenti, l’articolo 35, comma 3, lettera a, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e l’articolo 4 del D.P.R. n. 487 del 1994 esprimono il carattere indefettibile del pubblico concorso, che ritrova nella natura aperta della procedura selettiva un suo elemento essenziale. La modalità di pubblicazione stabilita dall’articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge regionale del 2022 non assicura, invece, un’idonea diffusione dei bandi e si pone dunque in contrasto con i suddetti principi». Si tratta della sintesi della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2023 segnalata nella newsletter n. 15 del 2 agosto 2023 da parte dell’Aran.