I temi di NT+L'ufficio del personale

Mobilità interna, procedimenti disciplinari, polizia locale e incarichi EQ

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Controversie inerenti la “mobilità interna”

Il Tar Lazio-Latina, sezione I, 13 gennaio 2024 n. 32 ha ricordato che le controversie che hanno a oggetto la contestazione degli atti di “mobilità interna” (trasferimento ad altra unità organizzativa), anche quando impugnati congiuntamente all’atto programmatorio presupposto (Piao), sono di competenza del giudice ordinario. Infatti, in questi casi, l’interesse personale, diretto, concreto e attuale ad agire azionato – e dunque il petitum sostanziale del ricorso – non è costituito da una generica ed astratta pretesa alla legalità della gestione delle risorse umane da parte dell’ente datore di lavoro, bensì dalla volontà del ricorrente di conservare l’assegnazione precedentemente ottenuta e, quindi, di far valere una situazione giuridica soggettiva legata al rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione, sotto il profilo del diritto alla sede di servizio.

La terzietà dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

«Il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto». È quanto ricordato dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell’ordinanza 10 gennaio 2024 n. 1016, evidenziando il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari (articoli 55 e 55-bis del Dlgs 165/2001). In estrema sintesi, l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 2, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo, ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici.

Progetti della polizia locale finanziabili con i proventi del Codice della Strada

Alla Corte dei conti della Toscana è stato chiesto se è possibile finanziare con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’articolo 208, commi 4 e 5-bis, del Dlgs 285/1992, eventuali progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nello specifico progetti di implementazione del controllo finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive. La sezione ha dato risposta con la deliberazione n. 2/2024/PAR del 22 gennaio 2024 nei seguenti termini. Con riferimento al quesito, la risposta è negativa, non ravvisandosi il bene primario contemplato dalla norma e che si intende tutelare con l’utilizzo dei proventi in esame, rappresentato dal miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale. Non rileva il riferimento portato dall’ente istante al decreto del 5 agosto 2008 del Ministro degli Interni, che definisce il concetto di sicurezza urbana con riferimento all’articoli 54 del Tuel, il quale individua le funzioni dei sindaci, quali ufficiali del Governo; si tratta di finalità che non hanno alcuna diretta connessione con la sicurezza e la circolazione stradale (se non indirettamente, come nel caso di guida sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti). Non cambia la prospettiva neppure la definizione di sicurezza urbana contenuta nel decreto ossia: «un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale». In conclusione, ad avviso dei magistrati contabili, è da escludere che il contrasto alle occupazioni abusive possa rientrare nell’ambito del concetto di sicurezza delineato dall’articolo 208, comma 5-bis, del Codice della strada; in tale ambito è possibile far rientrare solo quegli interventi che l’ente ritiene (con adeguata motivazione) possano migliorare la sicurezza e la circolazione stradale.

Incarichi di elevata qualificazione a dipendente in regime di part time

In data 25 gennaio 2024, l’Aran ha inserito nella propria banca dati, a questo link, l’orientamento applicativo CFL251 nel quale è ribadito che, tuttora, gli incarichi di elevata qualificazione possono essere attribuiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% solo negli enti privi di dirigenza e per le posizioni previamente individuate; il tutto secondo la perdurante disciplina dell’articolo 53, comma 3, del contratto 21 maggio 2018.