Mobilità, legge 104, fondo risorse decentrate e avvocatura interna
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Mobilità del dipendente tra amministrazioni
In caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione a una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare, a passaggio già avvenuto, l’inquadramento riconosciutogli nell’ente di provenienza e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell’ordinanza 15 gennaio 2024 n. 1494 ribadendo che non è consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell’istituto del passaggio diretto che corrisponde anche all’interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell’ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito.
Trasferimento in diversa sede di servizio per assistere un famigliare disabile
In tema di richiesta di trasferimento in diversa sede per necessità di assistere un famigliare disabile (articoli 3, comma 3, e 33, comma 5, della legge 104/1992), il Tar Valle d’Aosta, sezione unica, nella sentenza 29 gennaio 2024 n. 8, ha evidenziato che il necessario bilanciamento degli interessi (amministrazione/dipendente) e l’acquisizione degli elementi valutativi impongono la partecipazione dell’istante al procedimento, con la conseguenza che anche nella materia de qua il provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere preceduto dal preavviso di cui all’articolo 10-bis della legge 241/1990. Inoltre, circa la presenza di un altro familiare che sarebbe in grado di prendersi cura del disabile è stato eliminato il requisito della continuità dell’assistenza al disabile, con la conseguenza che può accedere al beneficio in questione anche chi presterà assistenza non continuativa al disabile. In conclusione l’esistenza di altri congiunti del disabile (diversi dal richiedente il trasferimento) non costituisce un presupposto sufficiente a legittimare il diniego, dovendo l’amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale e motivare specificamente in ordine alle esigenze organizzative che non consentono il trasferimento, evidenziando il pregiudizio effettivo per l’azione amministrativa che conseguirebbe all’accoglimento della richiesta.
Tardiva costituzione del fondo risorse decentrate e della contrattazione decentrata integrativa
La Corte dei conti, sezione regionale Calabria, con la delibera n. 130/2023/PAR del 14 dicembre 2023, ha dato indicazioni per il caso della tardiva costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente possibilità di dare, poi, avvio alle trattative per la contrattazione decentrata di anni pregressi nonché sulla possibilità di applicare, in tali casi, l’istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio; il tutto alla luce dei principi contabili vigenti.
Avvocatura interna
Il fatto che l’articolo 9, comma 6, del Dl 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) contenga, in sé, l’indicazione di un “tetto” di contenimento della spesa pubblica (corrispondente allo stanziamento previsto per l’anno 2013), per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati pubblici dipendenti a fronte di pronunce con compensazione integrale delle spese, non osta al riconoscimento della facoltà dell’ente di prevedere uno stanziamento inferiore, a maggior ragione rispondente alla medesima finalità di contenimento della spesa. È questo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 2 febbraio 2024 n. 1079. Quanto sopra vale a dire che, legittimamente, l’amministrazione può stabilire (a livello regolamentare) che le somme destinate alle finalità di cui sopra sono stanziate in apposito fondo parametrato alle proprie capacità finanziarie; quindi, anche inferiore allo stanziamento dell’anno 2013. Tale facoltà è correttamente parametrata alle capacità finanziarie dell’ente, trattandosi di provvista che grava sulle risorse di quest’ultimo, come evidenziato dalla Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, parere n. 44 del 16 febbraio 2016.