Fisco e contabilità

Multe, consegnatari dei beni e gestione di cassa: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Accertamento sanzioni Codice della Strada
L'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all'Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio. Ai fini dell'accertamento, il momento perfezionativo della notifica, infatti, è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore e ciò in considerazione di quanto previsto dall'articolo 201 del Codice della Strada che, nel richiamare le disposizioni del Codice di procedura civile, conferma l'interpretazione data dalla Corte costituzionale sul diverso momento di perfezionamento della notificazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Nell'ipotesi di contestazione immediata, atteso che in tale fattispecie l'obbligazione si perfeziona nel momento stesso della contestazione e, dunque, è di immediata intuizione che tale momento debba coincidere con quello dell'accertamento dell'entrata. Tuttavia, non si può trascurare di considerare che nella sentenza della Consulta (sentenza n. 28/2004) la giurisprudenza ha ribadito il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione, sostenendo che quest'ultimo trova applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate a mani del destinatario. Il principio in questione costituisce una regola generale non disciplinata dal diritto positivo, ma si erge a principio generale della normativa in tema di notifiche a mezzo posta, a mani proprie ed eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 112/2023

Consegnatari dei beni
Ai sensi dell'articolo 32 del Rd non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto. Ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 254/2005, si può qualificare consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna. Il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza. Il debito di vigilanza connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti quantitativi e qualitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di rifornimento, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
Sezione giurisdizionale delle Marche - Sentenza n. 35/2023

Gestione di cassa
La circostanza che l'ente detenga giacenze e somme ingenti in conti non di tesoreria sottolinea l'esigenza di una verifica da parte dell'organo di revisione sulla cassa, come previsto dall'articolo 223 del Tuel, che si spinga a indagare i motivi di tale disponibilità extra ordinem sul titolo autorizzatorio di essa e sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 91/2023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©