Nell'anticipazione di liquidità finiscono anche i debiti con la Regione per il servizio di trattamento dei rifiuti
Come si evince dalla nota della Regione Calabria, trasmessa a tutti i Comuni, sul fil di lana, a pochi giorni dalla scadenza per richiedere l'anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti, come previsto dal Decreto Rilancio, arriva un importante chiarimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di apposita richiesta della Regione Calabria, relativamente ai crediti che quest'ultima vanta nei confronti di molti Comuni per il servizio trattamento dei rifiuti.
La vicenda
Come accennato, il caso riguarda i crediti vantati dalla Regione nei confronti di tanti Comuni calabresi, a dire il vero inadempienti da anni, per il servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti. L'equivoco è nato poiché in una prima fase sembrava che per un problema tecnico queste partite debitorie non potessero essere incluse nella dichiarazione Pcc da allegare alla domanda di anticipazione di liquidità, in quanto prive di un valido documento fiscale. Questi debiti, infatti, sono riferiti ai servizi contrattualizzati direttamente dalla Regione in sostituzione dei Comuni e, perciò, non fatturabili agli enti locali dallo stesso ente regionale. La RgS ha precisato, a questo proposito, che ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del Dl 35/2013 è a carico dell'ente debitore l'obbligo di registrare i debiti in Pcc «in caso di fattura cartacea o di documento equivalent». L'inserimento del debito in piattaforma dovrà, quindi, avvenire manualmente e, relativamente al servizio rifiuti, per singolo anno di riferimento sulla base della «documentazione equivalente al debito (diffide, note, schede contabili ecc.)». La soluzione prospettata dal Mef, su sollecitazione della Regione Calabria, è importante per tutti i Comuni, in quanto molti responsabili finanziari avevano manifestato non poche difficoltà nell'inserimento di tali debiti in Pcc.
Una soluzione per tutti gli enti locali
In assenza di questo chiarimento, infatti, sarebbero state escluse importanti somme dall'anticipazione vanificando l'obiettivo che il Governo vuole raggiungere con il Dl 34/2020, ossia sostenere gli enti locali con una liquidità straordinaria, da restituire nel periodo massimo di trent'anni, per aiutarli a superare questa complicatissima fase emergenziale che, tra rinvii e sospensioni, ha di fatto bloccato l'attività di tutti gli uffici tributi locali italiani. Grazie a questo intervento chiarificatore si potranno inserire in Pcc e dunque, nella dichiarazione prodotta dalla piattaforma, tutte quelle posizioni debitorie che pur non accompagnate da fattura elettronica sono documentate da fatture cartacee o documenti equivalenti; ciò avviene a cura dell'ente debitore mediante l'inserimento manuale dei documenti equivalenti che attestino l'effettiva posizione debitoria. Si tratta, in definitiva, di una soluzione di buon senso che risolve una mera difficoltà operativa che, però, rischiava di escludere gran parte del debito degli enti interessati dalla misura di sostegno alla liquidità. Tanto è vero che sia la norma contenuta nel Dl 34/2020 (articoli 115 e 116) che la convenzione stipulata tra Mef e CdP (articolo 3, punto 8) fanno espresso riferimento ai «debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti, servizi e obbligazioni per prestazioni professionali» e non certamente alle sole fatture o documenti fiscali presenti in Pcc.
Si ricorda, infine e solo per memoria, che la domanda, corredata dall'attestazione sulla copertura finanziaria e degli alti allegati obbligatori, conforme al modello allegato alla convenzione , previa delibera della giunta di autorizzazione, va presentata esclusivamente mediante l'applicativo online della Cassa depositi e prestiti nel periodo che va dal 15 giugno al 7 luglio, con allegata la Dichiarazione Pcc che ora potrà comprendere anche i debiti privi di fattura elettronica, inseriti manualmente sulla base di idonea documentazione equivalente.
Mancano ancora pochi giorni ma si tratta, per gli enti che versano in una grave situazione di illiquidità a seguito dell'emergenza sanitaria, di un'opportunità da cogliere sia per i tempi comodi di rimborso (fino a 30 anni) che per il costo risibile dell'operazione, soprattutto se paragonato agli interessi che vengono pagati, normalmente, sulle anticipazioni di tesoreria.
(*) Docente Anutel
Itas 4: l’attività di revisione nel trattamento contabile dei beni culturali (heritage approach)
di Andrea Ziruolo e Marco Berardi - Rubrica a cura di Ancrel