Personale

Niente rimborso spese di viaggio per il dipendente assunto presso uffici di staff

Non si tratta di attività autorizzate dall'ente, inquadrabili nella trasferta

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di Manuela Sodini

Al dipendente assunto presso gli uffici di staff di un ente locale in base all'articolo 90 del Tuel non spetta il rimborso spese per recarsi alla sede abituale di lavoro in quanto la disciplina applicabile nella specie è la stessa prevista per tutti i dipendenti dell'ente. Questa la sintesi del parere pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica che, a partire dallo scorso 30 dicembre, ha reso disponibile online la Banca Dati dei Pareri.

Il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro pubblico, attribuita dalla legge, fornisce alcune indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile.

La fattispecie è quella di un dipendente, assunto con contratto a tempo determinato in posizione di staff, ai sensi dell'articolo 90 del Decreto 267/2000, e sulla possibilità per l'amministrazione di attribuire un rimborso spese per recarsi quotidianamente dal luogo di residenza alla propria sede abituale di lavoro e viceversa. Da quanto rappresentato non sembrerebbe, invece, prospettarsi il diverso caso di un rimborso spese dovuto all'autorizzazione di trasferte per conto dell'amministrazione stessa.

Il Dipartimento osserva che l'amministrazione, in primo luogo, deve tenere conto dei vincoli di finanza pubblica che il legislatore ha introdotto nell'ordinamento al fine di ridurre le spese in capo alle amministrazioni pubbliche, anche in relazione ai possibili rimborsi spese autorizzabili. In secondo luogo, l'ente deve tenere conto di quanto deliberato dalla giunta comunale nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi sulla base del quale è possibile istituire i cosiddetti uffici di staff.

Sempre il Dipartimento prosegue precisando che dal punto di vista del trattamento giuridico, la disciplina applicabile al dipendente in posizione di staff assunto ai sensi dell'articolo 90 del citato Testo Unico è la medesima applicabile a tutti i dipendenti dell'ente locale, sia in virtù delle disposizioni ordinamentali e sia considerando le previsioni del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali applicabile a tale personale. Viene poi richiamata la delibera della Corte dei conti, Sezione regionale Piemonte, n. 312/2013, secondo cui «al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali».

Conclude il Dipartimento affermando che proprio in considerazione del fatto che il rimborso di cui si tratta non riguarda attività autorizzate dall'ente, inquadrabili nella trasferta, nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il quotidiano raggiungimento della sede abituale di lavoro.

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