Niente straordinario per la prestazione lavorativa in un giorno di riposo o festivo
L'amministrazione centrale della Difesa ha impugnato la sentenza del Tar che è stata integralmente riformata
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 136/2022, ha sancito il principio di diritto che la prestazione lavorativa resa nella giornata destinata al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.
Il fatto
Alcuni appartenenti al corpo dei Carabinieri hanno reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.
Sulla base di ciò, hanno presentato istanza all'amministrazione per ottenere la corresponsione del compenso straordinario. L'istanza è stata rigettata e impugnata dinanzi alla magistratura amministrativa che, in primo grado, ha accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario. L'amministrazione centrale della Difesa ha impugnato la sentenza del Tar che è stata integralmente riformata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del ministero della Difesa sulla base della corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, tra cui l'articolo 54 del Dpr 164/2002 che prevede la corresponsione di una indennità che ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario. Inoltre, poiché l'orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, anche se prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell'indennità compensativa, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale.
La funzione del recupero, mediante, la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile.
La sentenza ribadisce che il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un'altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell'attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.