Amministratori

Non decade il consigliere comunale che si assenta per protesta politica

di Ulderico Izzo

L’assenza del consigliere comunale per protesta politica è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, solo allorchè sia stata esplicitato ed univoco il significato di dissenso della mancata presenza prima o contestualmente ad essa. Affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il Consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione.
Questo è il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 7 depositata dal Tar Calabria, Catanzaro, il 7 gennaio scorso.

Il fatto
Il Consiglio comunale di un Comune calabro dichiara la decadenza di un Consigliere per essersi questo assentato ingiustificatamente, in violazione sia del Tuel e sia dello statuto comunale.
La delibera consiliare è stata impugnata dinanzi alla giustizia amministrativa, la quale valutati i fatti, nel merito la annulla.

La decisione
Il Collegio giudicante ha dichiarato illegittima la delibera comunale, facendo ampio riferimento ai principi di diritti esistenti sulla questione.
La decadenza dalla carica di Consigliere comunale è una limitazione all'esercizio di un munus publicum, per cui la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore.
Il carattere sanzionatorio del provvedimento, in quanto destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.
Più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo, pertanto, essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Per quanto riguarda propriamente la giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio comunale, esse possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo.
Nel caso di specie, il Consigliere comunale si è assentato per protesta politica, manifestata a priori in sede di assise consiliare per solidarietà rispetto ad un attentato subito da altro Consigliere comunale.

Conclusioni
L’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova.
La protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il Consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione: nel caso portato all’attenzione del Tar calabrese, il Consigliere comunale si è comportato in linea ai principi giurisprudenziali.

 

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©