Notifica agli eredi anche in assenza di comunicazione del decesso
La notifica della cartella di pagamento, nel caso di decesso dell’intestatario, può effettuarsi anche direttamente all’erede, pur se non ha provveduto alla comunicazione prevista dall’articolo 65 del Dpr 602/1973.
Quanto sopra è ciò che si evince dall’ordinanza della Corte di cassazione, n. 12964/2024.
La controversia è relativa a una intimazione di pagamento conseguente a una cartella di pagamento, intestata a un soggetto deceduto ed emessa dopo la morte dell’intestatario, notificata personalmente all’erede al suo domicilio. Nel caso di specie, gli eredi non avevano provveduto all’invio della comunicazione prevista dall’articolo 65 del Dpr 602/1973, in base al quale gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La disposizione stabilisce altresì che, se gli eredi non provvedono alla predetta comunicazione almeno trenta giorni prima, la notifica degli atti intestati al de cuius può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che non abbiano effettuato la citata comunicazione nei termini.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, in mancanza dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione gravante sugli eredi, la notifica diretta dell’atto intestato al defunto personalmente agli eredi non inficia la validità del procedimento notificatorio. Ciò in quanto, a ben vedere, la norma dell’articolo 65 ha posto una agevolazione in favore dell’amministrazione che, in assenza di comunicazione, potrebbe procedere alla notifica dell’atto intestato al defunto impersonalmente e collettivamente agli eredi, presso l’ultimo domicilio del defunto, senza essere onerata di specifiche ricerche (in tale senso Cassazione, sentenza n. 15544/2023). Pertanto, la notifica fatta all’erede non è nulla. In altri termini, qualora l’amministrazione abbia acquisito informazioni che consentono di risalire agli eredi, può notificare l’atto personalmente agli stessi, senza utilizzare la procedura della notifica impersonale. Procedura che, se da un lato ha il vantaggio di semplificare l’operato dell’amministrazione, dall’altro non sempre consente la riscossione dell’atto, considerato che gli effettivi destinatari dello stesso potrebbero non esserne effettivamente a conoscenza. Sotto questo profilo la notifica diretta all’erede permette di aumentare le possibilità di introito.
Sul punto va ricordato che, secondo la Corte di cassazione, la dichiarazione di successione, in quanto peraltro obbligo gravante non solo sugli eredi ma anche sui chiamati, non può sostituire la comunicazione prevista dall’articolo 65 del Dpr 602/1973 (n. 23416/2015-32633/2021). Solo la comunicazione specifica prevista dal citato articolo attribuisce all’erede il diritto di ricevere la notifica personale e nominativa di qualunque atto proveniente dall’amministrazione finanziaria che attiene al proprio dante causa in luogo diverso da quello dell’ultimo domicilio del defunto (sentenza n. 24047/2020).
Va rilevato che la posizione della Corte non condivide il precedente orientamento della stessa Corte, che imponeva la notifica degli atti impositivi o di riscossione presso l’ultimo domicilio del defunto, intestata agli eredi impersonalmente e collettivamente, in assenza della comunicazione prevista dall’articolo 65 del Dpr 602/1973 e la notifica personale e nominativa presso il domicilio degli eredi nell’ipotesi invece in cui predetta comunicazione fosse stata fatta.
La sentenza ha precisato altresì che, pur se formato dopo il decesso del contribuente, il ruolo, relativo ad atti impositivi allo stesso intestati, deve riportare l’iscrizione del de cuius, mentre la cartella, con una delle due modalità anzidette, deve essere notificata agli eredi.
(*) Vicepresidente Anutel
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