I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento, sì alla compiuta giacenza

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione ribadisce il perfezionamento della notificazione degli atti tributari degli enti locali in caso di compiuta giacenza, anche nell'ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ente.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 16183/2021
La recente ordinanza della Corte n. 16183, depositata il 9 giugno 2021, ha confermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.
Secondo la Corte, infatti, laddove l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982. Ciò comporta che in questo caso l'ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).

Le previsioni della legge 890/1982 in caso di irreperibilità relativa
La legge 890/1982 stabilisce che, in caso di temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere la notifica nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita (cosiddetta irreperibilità relativa), l'operatore postale deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica, mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La notificazione si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto. In sostanza, l'agente postale dovrà rilasciare un avviso di deposito dell'atto presso l'abitazione e inviare una raccomandata a/r con la quale informa il contribuente che ha tentato la notifica dell'atto e che lo stesso è stato depositato presso il punto di giacenza, rimanendo disponibile per il ritiro sei mesi.
Sulla questione del momento iniziale da cui decorre il termine di 10 giorni per considerare notificato l'atto (e quindi per la decorrenza di tutti i termini connessi allo stesso), le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 10012 del 15/04/2021) hanno recentemente risolto il relativo dubbio interpretativo, ritenendo che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cosiddetto CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Con ciò risolvendo il contrasto tra le pronunce della Corte che sostenevano che la decorrenza dovesse comunque individuarsi nel momento di spedizione della raccomandata informativa (sentenze n. 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017) e quelle che, invece, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, ritenevano necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD, ponendo a carico del notificante l'onere processuale della produzione del relativo avviso di ricevimento (Cassazione, 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020). Conseguentemente, il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata è un effetto provvisorio, condizionato alla verifica giudiziale riferita all'avviso di ricevimento della seconda raccomandata. Quest'approccio è pienamente giustificato dalla diversa esigenza di tutela che si ha nel caso dell'invio della raccomandata informativa semplice, richiesta dalla norma dell'articolo 7 della legge 890/1982 nella fattispecie della consegna dell'atto ad altra persona abilitata a riceverla diversa dal destinatario, rispetto a quello della notifica per irreperibilità relativa, in quanto si tratta di persone che hanno con il destinatario un rapporto astrattamente idoneo a far ritenere che il destinatario stesso sia notiziato della notifica. Nella irreperibilità relativa invece l'atto non viene consegnato a nessuno, ma solo depositato, ed è quindi necessario accertarsi che il destinatario abbia avuto notizia del suo ricevimento (a lui comunicato con due modalità, l'affissione dell'avviso e la raccomandata informativa).

La compiuta giacenza nella notifica degli avvisi di accertamento a mezzo raccomandata a/r ex comma 161 della legge 296/2006
Secondo la Corte di cassazione, nella sentenza qui in esame, la non applicabilità delle regole peculiari della legge 890/1982 comporta invece che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si ha per perfezionata trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto (ovvero dalla data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata dall'agente postale, pur non tenuto a farlo). La Corte di cassazione ha da tempo evidenziato come la previsione dell'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, nel consentire la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 (sentenze n. 4448/2009, n. 9111/2012, n. 25952/2017). Modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 104/2019.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (punto di deposito oggi). Ne deriva che, mentre secondo la legge 890/1982, l'atto si considera in tal caso notificato trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa (ovvero dal ritiro del plico presso il punto di deposito se precedente), nell'ipotesi della notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008). Quest'ultimo non prevede una regola analoga per il perfezionamento della notifica, limitandosi a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza. Tuttavia, aveva osservato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 2047/2016, in talecaso non è possibile ancorare il momento del perfezionamento della notifica a quello di rilascio dell'avviso di giacenza, ritenuto applicabile dalla Corte nel caso di comunicazioni trasmesse a mezzo posta, poiché nell'ipotesi degli accertamenti si parla di notificazione e non di comunicazione ma soprattutto perché la finalità della notifica è quella di consentire al contribuente l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto (articolo 6 della legge 212/2000, Corte costituzionale, sentenza n. 175/2018). Per la Cassazione, il corretto bilanciamento tra l'interesse del notificante e quella del destinatario si trova applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982 (articolo 8, comma 2), adeguandole al regime semplificato ammesso per la notifica a mezzo posta. Ne consegue che il perfezionamento della notifica, che si realizza trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa nella legge 890/1982, si verificherà passati10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006.
Resta fermo che in questo caso, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il rispetto del principio costituzionale di assicurare al contribuente l'effettiva possibilità di conoscibilità dell'atto, si realizza consentendo allo stesso di essere «rimesso in termini» laddove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cassazione n. 101331/2020).

(*) Vice presidente Anutel

------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

-1/7/2021: accertamento e riscossione coattiva. poteri, limiti e facoltà nella successione ereditaria (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANANZIARIO
- 30/06/2021: percorso guidato di I livello alla contabilità armonizzata (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL ALTRI SETTORI

- 7/07/2021: il ciclo di gestione della performance (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 20/09/2021 al 18/10/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (20/09-24/09-27/09-01/10-04/10-08/10-11/10-15/10-18/10)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL.

Formazione Anutel per Revisori di Enti Locali, compresa nel servizio RevisEL.
Per informazioni: www.revisel.it