Appalti

Nuovo codice, il diritto Ue semplifica le rigide procedure del subappalto

Ammesso il cosiddetto subappalto a cascata, vietato dalla precedente normativa, salva la possibilità per la stazione appaltante di limitarne il ricorso con una motivazione fondata su una o più esigenze codificate

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di Marina Perrelli*

La disciplina del subappalto, prevista nel nuovo Codice dei contratti (articolo 119 del Dlgs 36/2023), mantiene ferma la definizione dell’istituto, già presente nel Dlgs 50/2016, come «contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore», ma si connota per una nuova e maggiore apertura verso questo modulo contrattuale e per l’eliminazione dei limiti imposti...