Obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio anche su condanne del giudice di Pace
La Corte dei conti ha precisato che rispetto alle pronunce dei giudici togati non è ravvisabile alcuna differenza qualitativa
Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 194 del Tuel), ai fini del corretto pagamento, è imprescindibile anche nel caso in cui il Comune abbia ricevuto una sentenza di condanna del giudice di Pace. In questo senso, la deliberazione della Corte dei conti, sezione Lombardia n. 40/2022.
Il caso
La sezione Lombarda della Corte dei conti è stata investita di un quesito in tema di sentenze di condanna del giudice di Pace in rapporto alla necessità (o meno), ai fini del pagamento, dell'attivazione della particolare procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio. Più nel dettaglio il sindaco ha chiesto se sia imprescindibile seguire il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), del Dlgs 267/2000 o quale potrebbe essere, il procedimento alternativo da attivare per ristorare tempestivamente l’avente diritto delle spese di lite e dei costi di causa a seguito della dichiarazione di soccombenza del Comune in cause nelle quali vien fatta questione della violazione di norme del Codice della strada.
L'analisi
Il collegio ha precisato che tra sentenza di condanna del giudice di Pace e le sentenze dei giudici togati non è ravvisabile alcuna differenza qualitativa. La competenza del giudice di pace, «per valore e per materia» è stabilita nel Codice di procedura civile. Si è in presenza, pertanto, di un giudice «del contenzioso minore, ma non per questo le sue sentenze possono ritenersi "qualitativamente" diverse da quelle degli altri giudici».
Sulla questione se sia possibile procedere con un pagamento immediato senza l'attivazione della particolare procedura di riconoscimento che coinvolge il consiglio comunale il collegio rammenta il pregresso, consolidato, orientamento, ben sintetizzato dalla Sezione Autonomie (con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019). La Sezione, dopo aver considerato gli orientamenti favorevoli al pagamento anticipato (Sezione controllo Campania n. 2/2018; Sezione controllo Liguria, n. 73/2018), sia quelli sfavorevoli (Sezione controllo Puglia, n. 29/2018; Sezione di controllo per la Campania n. 66/2018 e n. 22/2009; Sezione di controllo per la Sicilia n. 78/2014 e n. 18/2016) ha statuito il principio di diritto secondo cui «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Poco importa, pertanto, se, in relazione ai procedimenti innanzi al giudice di Pace, sarebbe stata sufficiente soltanto una potenziale differente interpretazione ermeneutica «dei Comandi di Polizia locale rispetto alla prospettazioni dei contravvenuti». Si tratta di aspetti che devono essere rimessi alla competente Procura della Corte a cui andranno trasmessi «I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Il parere
La conclusione è che l'articolo 194 del Dlgs 267/2000 deve essere configurato come un «principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell'ente locale» e non introduce/prevede «alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma preveda, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare».
Ciò detto, la sezione ritorna sulla necessità di ben presidiare la corretta gestione dei vari istituti che possono assicurare speditezza nel riconoscimento del debito fuori bilancio.
Il riferimento è alla necessità di prevede un fondo contenziosi adeguato alla particolare situazione dell'ente (con i vari responsabili di servizio tenuti a monitorare i "propri" contenziosi prevedendo tempestivamente una possibile percentuale di soccombenza).
Più nel dettaglio, il collegio rammenta l'esigenza di un «costante monitoraggio dell'evoluzione delle passività da contenzioso cui l'ente è tenuto in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo medesimo - siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive (Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019)».
Risulta essenziale, conclude la deliberazione, procedere al monitoraggio e costante aggiornamento del «contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza» (Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2017).
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel