Oiv, nuove indicazioni dall’Anac sull’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio
Con atto del 1° giugno 2024, il Presidente Anac, in sostituzione della delibera n. 213 del 23 aprile 2024, ha fornito indicazioni agli Oiv, o strutture con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato privi di Oiv, sulle modalità di predisposizione delle attestazioni per le diverse tipologie di enti pubblici e privati, nonché sull’attività di vigilanza che Anac effettuerà nel corso del 2024 sulla base dell’analisi degli esiti delle attestazioni. I predetti organismi sono tenuti ad attestare, entro il 15 luglio, l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, al 31 maggio 2024, dei dati informativi richiesti dal Dlgs 33/2013 relativi a: Collaborazione o consulenza (articolo 15); Performance (articolo 10, comma 8, e articolo 20); Enti e organismi pubblici e privati vigilati o controllati (articolo 22); Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articoli 26-27); Beni immobili e gestione patrimonio (articolo 30); Controlli e rilievi sull’amministrazione (articolo 31); Servizi erogati (articolo 32); Pagamenti dell’amministrazione (articoli 4-bis, 33, 36, 41, comma 1); Pianificazione e governo del territorio (articolo 39). Si tratta, nello specifico, di dati, documenti e informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31/12/2023.
Sono tenuti all’assolvimento del predetto obbligo, tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e, in parte, società e enti di diritto privato in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo, Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 15 luglio 2024 e dovrà anche contenere un’attestazione sull’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche che impediscano l’indicizzazione sui motori di ricerca o la ricerca nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”. L’attestazione avverrà tramite accesso all’applicazione web “Attestazioni Oiv”, disponibile sul sito dell’Autorità utilizzabile dal 3 giugno 2024 al 15 luglio, previa registrazione al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità, e attivazione del profilo “Oiv”, da parte di uno solo dei componenti dell’Oiv oppure, in sua assenza, dell’organismo con funzioni analoghe al quale sono attribuite le funzioni di attestazione. L’utilizzo dell’applicativo permette di documentare, in apposita scheda, e per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, la rilevazione degli indicatori di qualità tesi a misurare il grado di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, completezza di contenuto e rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti, aggiornamento e formato.
Gli organismi che hanno evidenziato, nella scheda di rilevazione al 31 maggio 2024, carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto’’, ossia un grado di assolvimento inferiore a 100%, non assolte entro il temine di pubblicazione dell’Attestazione del 15 luglio 2024, dovranno monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate verificando, entro il 30 novembre 2024, il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella griglia di rilevazione. In caso di perdurante inadempienza, elencheranno nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, sempre nel servizio web fornito dall’Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l’Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria. Inoltre, il servizio web consente, a partire dal 2 dicembre 2024, la compilazione e l’estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un documento contenente l’elenco delle inadempienze in materia di trasparenza rilevate nel dettaglio al 30 novembre 2024. Il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione sarà svolto dall’Anac che potrà ordinare ai soggetti interessati di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente o alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
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